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Il bonus 600 euro Inps diventa di 1000 per alcune categorie di lavoratori: ecco quali

Il bonus di 600 euro Inps previsto per il mese di aprile potrà diventare di 1000 euro a maggio per alcune categorie di lavoratori. Si legge così sulla bozza del decreto legge di maggio. Ecco chi ne avrà diritto

Il bonus di 600 euro Inps previsto per il mese di aprile potrà diventare di 1000 euro a maggio per alcune categorie. Si legge così sulla bozza del decreto legge di maggio, che non è ancora definitiva poichè il testo ufficiale arriverà a breve. Il bonus partite IVA, professionisti rimane di 600 euro nel mese di aprile ma salirà di ulteriori 400 euro questo mese e spetterà a tutti coloro che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020.

Bonus 1000 euro, chi ne ha diritto

Ecco di seguito i punti salienti della bozza che interessano il mese corrente, il bonus sarà dunque erogato:

  • Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

  • Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza de provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.

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