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Cronaca

Addio alle mascherine all'aperto e a distanza: il testo dell'ordinanza

Il governatore ha firmato in queste ore l'ordinanza n.16, con la quale vengono indicati i nuovi obblighi legati all'uso delle mascherine e le nuove disposizioni per le aperture di alcune attività economiche e sociali

In queste ore il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha emanato l'ordinanza contingibile e urgente numero 16, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'atto amministrativo avrà validità dal 4 al 30 giugno prossimi.

Il testo dell'ordinanza

In particolare la nuova ordinanza ordina:

1.che sia obbligatoriol’uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli èobbligatorio l'uso delle protezioniladdove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.È comunque obbligatorio,per chiunque si rechi fuoridell’abitazione, avere a disposizionele protezioni;

2. che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia edalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) ristorazione
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
j) manutenzione del verde
k) musei, archivi e biblioteche
l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta
m) rifugi alpini
n) attivitàfisicaall’aperto
o )noleggio veicoli e altre attrezzature
p) informatori scientifici del farmaco
q) aree giochi per bambini 4/ 5
r) circoli culturali e ricreativi
s) formazione professionale
t) cinema e spettacoli
u) parchi tematici e di divertimento
v) sagre e fiere
w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza x)strutture termali e centri benessere
y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche

3. che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;

4. che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l’attivitàdi emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allagato 10 del DPCM 17.05.2020;

5. che sia consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

6. che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate odi nuove schede, le stesse sianovincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

7. che siano consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 neiluoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

8.che sia consentitada parte del concessionariodemaniale,per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all’art.47 del codice della navigazionenegli altri casi, l’interdizione temporaneadell’utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanzebalneari emesse dalla Capitaneria diportoterritorialmente competente.

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