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Cronaca

Centro chiuso per lo Smog: le Multe sono Legittime

Ecco la spiegazione della Polizia locale In riferimento all’articolo pubblicato in data 23.01.2014 dal quotidiano locale Il Piccolo a pagina 23 dal titolo “Centro chiuso per smog, multe illegittime” a firma di Pierpaolo Pitich precisiamo che per...

Ecco la spiegazione della Polizia locale

In riferimento all'articolo pubblicato in data 23.01.2014 dal quotidiano locale Il Piccolo a pagina 23 dal titolo "Centro chiuso per smog, multe illegittime" a firma di Pierpaolo Pitich precisiamo che per imporre il blocco del traffico a seguito delle Ordinanze sindacali emanate dal Sindaco per l'inquinamento, non occorre la segnaletica stradale.

Questo è, infatti, quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione con nota del 27 aprile 2006.

Di seguito i motivi per cui l'ordinanza antismog può essere emessa in assenza di segnaletica:
I provvedimenti di sospensione adottati dal Sindaco ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. a) del Codice della Strada, sono dettati da motivi inerenti la tutela della salute, sono temporanei, e sono rivolti a tutti gli utenti od a particolari categorie di veicoli.

Questi provvedimenti, dettati da motivate ed accertate (di norma dall'ARPA, Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) esigenze di prevenzione ambientale dall'inquinamento, sono adottati ai sensi anche dell'art. 39 del D.M. n. 60 del 2/4/2002, secondo i piani regionali di risanamento, in caso di superamento dei limiti previsti oppure per la prevenzione nel rispetto di tali limiti.

Ai sensi dell'art. 7, c.3, del D.Lgs. 351 del 4/8/1999, i piani regionali prevedono la sospensione del traffico veicolare che contribuisce al superamento di detti limiti.

Pertanto, le ordinanze di sospensione della circolazione, emesse ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, come sopra indicate, riferite alla tutela e prevenzione dall'inquinamento riferite ai motivi di tutela della salute richiamati dall'art. 6, c.1, rivestono carattere di contingibilità e quindi possono prescindere dall'apposizione della segnaletica ed essere adottate con pubblici proclami.

Saranno quindi del tutto legittime le sanzioni imposte dagli Organi di Polizia in violazione dell'ordinanza emessa dal Sindaco anche in assenza di qualsiasi segnaletica, essendo sufficiente che le Ordinanze siano state registrate, affisse all'Albo Pretorio Comunale e diffuse per pubblici proclami tramite i mezzi di informazione, stampa, TV, radio, od anche con veicoli a diffusione sonora.

Così come precisato al punto 3 dell'Ordinanza sindacale per la limitazione del traffico veicolare allegata. Anche le precedenti Amministrazioni hanno operato in maniera analoga.

Rimane, comunque, valido il diritto del singolo di proporre eventuali ricorsi contro le sanzioni ricevute.

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