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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Dal 2 aprile accesso ai cani in tutti i luoghi pubblici

Analizzati e spiegati dall'avvocato Patrizia di Lorenzo, esperta di tutela legale del benessere animali, i punti principali della nuova legge regionale sugli animali d'affezione che entrerà in vigore dal 2 aprile. Novità molto importanti

Martedì 31 marzo l’avvocato Patrizia di Lorenzo, esperta di tutela legale del benessere animali, ha tenuto una conferenza a presso la sede dell'Associazione Il Ponte Onlus in via Giulia n. 39/d in cui sono state  illustrate le modifiche alla normativa regionale in materia di benessere e tutela degli  animali d’affezione.  

«La legge regionale 5/15 va a modificare la legge 20/12 – ci spiega l’Avvocato –  riguardante tutti gli animali d'affezione (cani, gatti, conigli, uccellini, furetti, criceti..) ovvero ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto, per compagnia od affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati per la pubblicità.

Le norme sono pubblicate sulla pagina della Regione dedicata agli animali d'affezione  dove sono anche pubblicate anche interessanti circolari esplicative. Chi possiede animali  o si occupa degli stessi anche per motivi professionali, è invitato caldamente a leggere tutta la legislazione e le informazioni contenute nella sezione. L'incontro di martedì è finalizzato a sottolineare le novità più importanti che entreranno in vigore il 2 aprile prossimo. La tutela del proprio amico a quatto zampe o piumato  si fonda anche sulla conoscenza puntuale di tutte le normative ed i regolamenti che li riguardano».

«La Regione Friuli Venezia Giulia fu la prima in Italia,  con la L.R. 89/90  a vietare l'eutanasia dei cani randagi, tale divieto fu poi esteso all'intero territorio nazionale un anno dopo  con la Legge 281/91. Successivamente la Regione ha ampliato  e modificato la normativa in patrizia di lorenzo-2materia, ad esempio, nel 1995 fu modificata la L.R. n. 39/90 che inizialmente prevedeva il tatuaggio, sostituendolo con l'applicazione del microchip, ritenendo il sistema di identificazione elettronico più valido del tatuaggio e di più semplice applicazione.

«La legge 20/12, entrata in vigore il 2 novembre 2012,  viene ora significativamente  modificata con la legge 5/15. La legge è stata pubblicata sul BUR il 18 marzo. Dopo la pubblicazione devono passare 15 giorni affinché diventi operativa. Dunque la legge entrerà in vigore il 2 aprile. Le modifiche sono importanti perchè sono il frutto di un lavoro certosino compiuto dai funzionari regionali che in questi anni hanno fatto tesoro  delle esperienze operative sul campo e delle opinioni di tutti i soggetti interessati, nessuno escluso (enti locali, associazioni di volontariato, tutori delle forse dell'ordine, aziende sanitarie, medici veterinari ma anche semplici cittadini o comunque esperti della materia.  La legge è stata approvata all'unanimità sia in Terza Commissione che in sede di Consiglio regionale, quindi  i politici regionali si sono trovati coesi in una materia che richiede una certa sensibilità».

Andiamo a vedere - continua l’Avvocato -  i punti principali:

MODIFICA DENUNCIA MORTE CANE: «secondo la legislazione vigente – spiega l’avvocato Di Lorenzo  - c’era l’obbligo di denuncia entro 10 giorni, ora il termine viene prorogato a 30 giorni»;

DIVIETO ACCATTONAGGIO: «è fatto divieto di accattonaggio – sottolinea l’avvocato - con animali d’affezione. In realtà il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del comune di Trieste, in vigore dall'anno 2006, all'art. 12, faceva divieto assoluto di sfruttare palesemente animali per la pratica dell'accattonaggio, pena la confisca dell'animale stesso ma  tale regolamento non veniva nei fatti applicato ed anche il testo precedente della L.R. 20/12 limitava il divieto all'accattonaggio nel quale l'animale avesse un “ruolo attivo”.Va da se che utilizzare un animale per suscitare compassione a fini di questua  fa si che l'animale svolga un ruolo attivo per muovere a compassione qualcuno e per questi motivi ora la norma è più chiara e non lascerà spazio ad interpretazioni discrezionali e soggettive:  il divieto è assoluto,»;

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: «chi prima – spiega  l’avvocato - veniva riconosciuto colpevole di un reato di maltrattamento nei confronti di animali non poteva detenerli per i cinque anni successivi, ora con la nuova normativa  l’estensione sarà “in perpetuum”, ovvero chi verrà condannato per questo tipo di reato non potrà più detenere animali»;

DIVIETO PREMI ANIMALI IN SAGRE: «sarà vietato – riferisce l’Avvocato Patrizia Di Lorenzo  - mettere come premio nelle lotterie di sagre e simili, animali.  Tale divieto era già previsto dall'art. 23 del Regolamento Comunale di Trieste sopra citato ma non  tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia  avevano deliberato in proposito  e, ad esempio, la scorsa estate le associazioni animaliste dovettero intervenire d'urgenza, su pressioni dei cittadini,  perchè in una sagra in Friuli era stato offerto in premio un cavallo che, per vari motivi, rischiava di finire macellato una volta vinto »;

DIVIETO TENERE CANI A CATENA FISSA:

Il divieto è assoluto. L'unica deroga riguarda coloro che, per determinate necessità, potranno detenere il cane a catena per il massimo di otto ore giornaliere nell'arco della giornata.Trattasi, ovviamente di casi rari e sporadici e tali soggetti avranno avranno 30 giorni di tempo  dall'entrata in vigore della legge per attrezzare catene che dovranno avere misure e caratteristiche tecniche descritte dettagliatamente dalla legge (altezza, lunghezza, scorrevolezza) tali da permettere comunque al cane di trovare facilmente riparo e raggiungere cibo ed acqua nel modo più agevole possibile»;

OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE: «aumento della sanzione amministrativa – espone l’Avvocato -  a 300 euro per quanti verranno sorpresi a non raccogliere le deiezioni. Sono d’accordo con questo innalzamento della sanzione – sottolinea l’Avvocato -  basti pensare che  a Trieste  ci sono circa 20.000 cani registrati all’anagrafe canina e se tutti i loro conduttori non raccogliessero  le deiezioni noi dovremmo camminare con gli stivali alti e con le maschere anti-gas. Purtroppo, a causa di  un numero limitato di conduttori incivili e maleducati, molti  cittadini guardano di cattivo occhio chi va a spasso con i cani. Le uniche categorie esentate dalla raccolta sono i non vedenti ed i diversamente abili, ma, assicura il legale, li ho visti raccogliere manifestando un encomiabile senso civico»;

ACCESSO CANI A LUOGHI E MEZZI PUBBLICI

LUOGHI PUBBLICI: Premetto, spiega il legale, che è in vigore su tutto il territorio nazionale  l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, successivamente reiterata che impone al conduttore del cane di condurre il cane a guinzaglio lungo al massimo 1,5 metri - a Muggia, però, è vietato, e secondo l'avvocato, a ragione, il guinzaglio estensibile -, di avere  sempre con sé la museruola e  gli strumenti per raccogliere le deiezioni. La museruola, inoltre, deve essere  fatta indossare al cane su richiesta dell’Autorità. Con le modifiche agli artt. 20 e 21 della L.R. 20/12 sono stati inseriti dei commi e modifiche che riguardano specificatamente giardini, parchi, spiagge e mezzi pubblic.  Dal 2 aprile i cani potranno avere accesso in tutte le aree urbane ed a tutti i luoghi aperti al pubblico ivi compresi i parchi, giardini e spiagge libere. In queste aree sarà obbligatorio  degli strumenti indicati nell'ordinanza ministeriale quindi, lo si ripete, cani al guinzaglio, museruola e strumenti per la raccolta delle deiezioni al seguito. Attenzione perchè il Comune  di Muggia ha inserito nel proprio regolamento anche l'obbligo dell'uso della bottiglietta d'acqua per pulire il suolo dalle deiezioni. Regola questa, afferma l'avvocato, sulla quale avrebbe qualcosa da obiettare ma al momento è in vigore. A queste condizioni da 2 aprile si potrà entrare  in tutti i parchi ed i tutti i giardini di Trieste con i nostri amici a quattro zampe. Decadono quindi tutte le eventuali precedenti ordinanze dei comuni della Regione  che limitavano l'accesso a questi luoghi. La regola vale per tutti i luoghi aperti al pubblico (gli ospedali hanno una deroga particolare) ed i responsabili non potranno vietare al cane di entrare»;

SPIAGGE: «Questa modifica – chiarisce l’Avvocato - ovviamente vale solo per  le spiagge libere, che poi a Trieste sono la gran parte (poi ci sono aree in concessione ed in quel caso è il titolare stesso a decidere). Nella spiaggia libera ho la possibilità di andare col mio cane. Fino ad oggi, infatti, si poteva andare d’estate a Barcola a fare il bagno col proprio amico a quattro zampe solo dalle 20 alle 8 di mattina, mentre negli altri orari era vietato addirittura passeggiare. La questione rimandata alle ordinanze dei Sindaci   sarà quella della cosiddetta “passeggiata sulla banchigia con i cani” ma la questione per Trieste non è particolarmente rilevante vista la conformazione del territorio, più interessante è quanto verrà deciso dagli amministratori di Grado e Lignano ad esempio, dove c’è la sabbia»;

BUS: «la Trieste Trasporti – spiega l’Avvocato Di Lorenzo -, in deroga a quelle che sono le leggi nazionali aveva fatto un regolamento restrittivo e fino al 2 aprile potranno accedere ai bus i cani per i non vedenti ed i cani di piccola taglia chiusi nel trasportino o dotati di museruola se contenuti in un trasportino non chiuso.  Dal 2 aprile potranno comunque viaggiare i  ma  anche tutti gli altri cani, ma attenzione, al massimo due cani per autobus (indipendentemente dalla taglia). I cani che saliranno nel bus dovranno pagare il biglietto e dovranno essere condotti al guinzaglio indossando la museruola. Chi non intenderà far indossare la museruola al proprio cane, e per alcune razze non è facile reperirle, dovrà  far viaggiare il cane  nel trasportino,  ed è ovvio che in tali contenitori possano viaggiare solo cani di piccola taglia. Ovviamente spetterà all’intelligenza del conduttore la decisione di far viaggiare  il proprio cane in un bus: il cane dovrà essere pulito,  ben  socializzato o aver già viaggiato in autobus e simili in passato. L’animale inoltre potrà essere allontanato dal mezzo senza rimborso del biglietto ad sindacabile giudizio del personale in caso di affollamento e nel caso recasse disturbo ai viaggiatori.  Sulla questione biglietti del bus ancora non si sa ancora nulla, ma si potrebbe lanciare la proposta alla Trieste Trasporti affinchè realizzi un tesserino annuale valido per l’amico a quattro zampe oppure un prezzo ridotto per il ticket per i cani, specie per i pensionati, che, sino ad ora, come tutti coloro che non possiedono un auto, erano costretti ad accollarsi le spese del taxi per portare il cane dal veterinario od anche per recarsi a far visita a familiari. Grazie alla nuova normativa questi soggetti potranno andare tranquillamente dal veterinario sostenendo  solo le spese dell'autobus»;

ISTITUZIONE AREE DI SGAMBAMENTO: «è data facoltà – comunica l’Avvocato - ai comuni all’interno di giardini, parchi ed aree verdi di individuare tramite appositi cartelli spazi destinati ad animali (aree di sgambamento) dove questi  potranno muoversi senza guinzaglio e senza museruola: tali spazi dovranno essere  dotati di opportune attrezzature  come  l’acqua, il contenitore per le deiezioni canine, lo spazio d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.  Il Comune di Trieste ha sempre affermato di avere 5 aree dedicate allo sgambamento  ma, in realtà, non possono essere definite tali essendo prive delle caratteristiche minime ora richiesta dalla Legge Regionale ma indicate da sempre da chi aveva un minimo di cognizione in materia.  Il Comune di Trieste, nel Redigere  il piano regolatore, si è dimenticato di inserire questo tipo di aree tra le aree verdi apposite. Avvedutasi di un tanto  l’Avvocato Di Lorenzo ha presentato nei termini le osservazioni specifiche sull’argomento  e quindi il Comune non potrà esimersi dal rispondere alle esigenze dei proprietari dei 20.000 cani presenti sul territorio, riadattando il PRG e creando finalmente aree di sgambamento che possano definirsi tali.»;

NUOVE NORME SU ADDESTRATORI ED EDUCATORI: «dovranno dare comunicazione  di inizio attività al Comune ed all’Azienda Sanitaria dopo aver ottenuto il nulla-osta» conclude l’Avvocato Di Lorenzo  che si riserva di approfondire il punto, ovvero quali siano le condizioni necessarie per l'ottenimento del citato nulla osta.

(Ha collaborato Patrizia di Lorenzo)

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