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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca San Dorligo della Valle - Dolina

Zanzara Tigre: l'Ordinanza del Comune. Multe fino a 500 Euro

L'ordinanza del comune in merito alla zanzara tigreIL SINDACO ORDINAa decorrere, per l'anno in corso, dalla data del presente atto e sino al 30 novembre 2013 e negli anni successivi per il periodo dall' l marzo al 30 novembre:l) a tutti i soggetti...

L'ordinanza del comune in merito alla zanzara tigre
IL SINDACO ORDINA
a decorrere, per l'anno in corso, dalla data del presente atto e sino al 30 novembre 2013 e negli anni successivi per il periodo dall' l marzo al 30 novembre:

l) a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.), è fatto obbligo di:

a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare altresì qualsiasi formazione d'acqua stagnante anche temporanea;

b. procedere, ove si tratti di contenitori posti sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione, in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

c. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione.
Deve essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia;

d. tenere sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

e. mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.

2) ai soggetti pubblici e/o privati in qualità di gestori, responsabili o per altro titolo aventi effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse, è fatto obbligo di:

a. mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualunque modo un rifugio per gli insetti adulti o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
(CLIKKARE PER INGRANDIRE)
3) a tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:
a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
b. sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali impiegati (ad es. teli di plastica), in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

4) ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi ed attività industriali, artigianali e/o commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:
a. adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, provvedendo allo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare
entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5) ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:
a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e/o di commercializzazione;

6. ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere (edile, stradale, ecc.), è fatto obbligo di:
a. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

7. ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:
a. adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai !arvali;
b. rimuovere tutti i sottovasi o provvedere al loro svuotamento dall'acqua con periodicità non superiore a 5 giorni, in alternativa gli stessi dovranno essere riempiti con sabbia;
c. provvedere in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all'aperto;
(CLIKKARE PER INGRANDIRE)
AVVERTE
che per le accertate violazioni a quanto disposto dalla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, impregiudicate le azioni di legge.
Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della L.689/1981 e s.m.i., si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta;

DISPONE
che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente atto, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, la Polizia Locale, l'Azienda Sanitaria n. l - Triestina, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitati dalle vigenti disposizioni;

AVVERTE AL TRESl'
che l'effettuazione dei trattamenti previsti nella presente ordinanza deve essere dimostrata esibendo altresì agli organi di vigilanza idonea documentazione, di seguito indicata a titolo esemplificativo:
l. gli scontrini d'acquisto del prodotto impiegato e/o i contenitori del medesimo;
2. le fatture relative ai trattamenti eseguiti o le dichiarazioni dell'impresa che ha effettuato gli stessi;
3. le autocertificazioni dei trattamenti effettuati da parte dei soggetti incaricati dell'esecuzione.
In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo di vigilanza che ha eseguito l'accertamento, entro 5 giorni dalla data dell'accertamento
stesso.
E' consentita inoltre la produzione di ogni idoneo documento attestante l'avvenuta effettuazione dei trattamenti;

DISPONE ALTRESI'
che in presenza di casi accertati o sospetti di febbre Chikungunya o Dengue, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare riferiti alle aree limitrofe a strutture ove sono presenti soggetti particolarmente sensibili, quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di Trieste, sentita in merito l'Azienda Sanitaria n. l - Triestina, valuterà se procedere con specifiche ordinanze sindacali contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di specifici trattamenti nei confronti dei destinatari individuati dall'Azienda Sanitaria medesima;

INFORMA
che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, nonché sul sito web (retecivica) del Comune di Trieste, per tutto il periodo di validità del presente atto;

INFORMA AL TRESI'
che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico, oppure ricorso Straordinario al Capo del b Sta tro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.




La testimonianza del prof. Giorgio Celli (Entomologo) sulla zanzara tigre (CLIKKARE SULL'IMMAGINE PER IL VIDEO)



LA DISINFESTAZIONE DEL COMUNE ( CALENDARIO, ANCHE FUTUTO E ZONE )

Il Comune di Trieste in collaborazione dell'Azienda Sanitaria, Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale, ha preso provvedimenti per contenere il fastidioso e nocivo fenomeno della zanzara tigre.
In particolare è stato avviato un piano di disinfestazione antilarvale che ha interessato numerose e ampie zone della città.
Già dal 16 al 19 aprile, il 7, 10 e 13 maggio, il 30 e 31 maggio e dal 18 al 20 giugno, interventi di disinfestazione larvale in più fasi hanno riguardato tra l'altro: Trebiciano, via Cologna, Giardino Pubblico, le vie Boveto, Artemidoro, Lavareto, Scala Santa, Grignano (zona porto), Strada del Friuli (parcheggio), Belpoggio, Revoltella, Strada di Rozzol, Vicolo Rio Martesin, Salita Madonna di Gretta, Tolmezzo, San Bortolo, Bonafata, Moncolano, Illesberg, Boccaccio (giardino), Valdirivo, Cavana, Verga, Pisoni, Zona Ospedale Maggiore, zona Servola (cimitero), Rio Primario, delle Mura, della Sorgente, delle Erbette, giardino via San Michele, Imbriani, Salita di Raute, Bartoli, Grego, San Felice, Gattinara (scuola-ciclabile) del Pane, Torrente Guardiella, Torrente Moreri, Rio Spinoleto, degli Alpini (dolina di Percedol), parco di San Giovanni, Passeggio Sant'Andrea, piazzale Rosmini, Viale III Armata (villa Necker), Cancellieri, San Giusto (zone verdi), Monte Valerio, villa Engelmann (giardino), Vicolo delle Rose, e via Commerciale.

Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, sempre nelle suddette località, prossimi analoghi interventi si ripeteranno dall'1 al 5 luglio, dal 15 al 19 luglio, dal 29 luglio al 2 agosto, dal 12 al 16 agosto, dal 26 al 30 agosto, dal 9 al 13 settembre, dal 30 settembre al 4 ottobre e dal 21 al 25 ottobre.
Interventi disinfestazione antilarvale sono stati eseguiti il 9 maggio e il 6 e il 27giugno anche nel cimitero di Sant'Anna e nei cimiteri minori e si ripeteranno secondo la seguente prevista programmazione: 11 luglio, 25 luglio, 8 agosto, 22 agosto, 5 settembre, 19 settembre, 3 ottobre, 24 ottobre.
Parallelamente a questa articolata azione di disinfestazione, per rendere più efficaci queste misure, è stata emessa anche una specifica ordinanza in vigore da oggi (giovedì 27 giugno) che punta a sensibilizzare e a informare la cittadinanza ordinanza su modalità e accorgimenti da adottare per ridurre le situazioni che determinano l'infestazione da Aedes albopictus (zanzara tigre).

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