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Ferriera, Prodani (AL): «Necessarie forme di tutela per lavoratori e residenti»

Nuova interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute  riguardo le immissioni inquinanti della ferriera da parte del parlamentare di Alternativa Libera Aris Prodani

Nuova interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute  riguardo le immissioni inquinanti della ferriera da parte del parlamentare di Alternativa Libera Aris Prodani. Di seguito la richiesta

Interrogazione a risposta scritta 4-10985
presentato da
Prodani Aris
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute .
— Per sapere
– premesso che:

la ferriera di Servola (Trieste) è uno stabilimento industriale dedito principalmente alla produzione di ghisa, destinata ai settori metalmeccanico e siderurgico, passato, nel 2014, dalla Lucchini in amministrazione straordinaria alla Siderurgica Triestina S.r.l., società del Gruppo Arvedi; 
le vicende relative alla ferriera sono state esaminate e sollevate dall’interrogante in diversi atti di sindacato ispettivo per le numerose criticità di natura industriale, ambientale e sanitaria legate all’impianto
con la legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stata riconosciuta l’area di Trieste quale «area di crisi industriale complessa» (articolo 1, 7-bis); 
il decreto-legge «Destinazione Italia» n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all’articolo 4, prevede misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e interventi particolari per l’area di crisi complessa di Trieste; il comma 11 dell’articolo 4 summenzionato, stabilisce la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia a commissario straordinario per l’attuazione dell’accordo quadro legato alla realizzazione degli interventi per l’area industriale di Trieste; tale nomina è avvenuta in data 7 agosto 2015; 

il 30 gennaio 2014, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavori e delle politiche sociali, il Ministero per la coesione territoriale, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, l’Autorità portuale di Trieste ed INVITALIA (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.) è stato firmato l’Accordo di programma, contenente «la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste» – Accordo di programma di Trieste; 
nel considerato dell’accordo, viene riportato «che, allo stato, non è possibile risalire all’imputazione soggettiva dei singoli atti e attività che nel tempo hanno concorso alla realizzazione dell’area demaniale in concessione alla società Servola spa con riporti e materiali inquinanti»; 

il 21 novembre 2014 è stato firmato il successivo Accordo di programma per l’attuazione del «Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di Servola», tra Siderurgica Triestina S.r.l. e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità portuale di Trieste; 
tale accordo, nelle premesse, riporta: «che ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo di programma di Trieste il soggetto selezionato deve attuare i seguenti interventi:(I) rimozione e smaltimento del cumulo di rifiuti presente nell’area demaniale e localizzato prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M. Inferiore, Sezione S., come deliberato dalla Conferenza decisoria del 6 agosto 2012; (II) rimozione di altri eventuali depositi incontrollati di rifiuti, rinvenuti nelle aree di proprietà di Servola o nell’area demaniale in concessione; (III) misure di messa in sicurezza operativa del suolo, quali rimozione di hot spot e coperture idonee a mitigare o interrompere i percorsi di esposizione, con relativa analisi di rischio; (IV)compartecipazione alla realizzazione del progetto pubblico di messa in sicurezza della falda, consistente nella realizzazione del marginamento fisico dell’area demaniale in concessione e dell’impianto di depurazione per il trattamento delle acque emunte, nonché agli oneri di gestione dell’impianto medesimo»; 
lo scorso 7 ottobre 2015 e stato firmato l’Accordo di programma quadro «Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS) di cui all’Accordo di programma ex articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e interrogazioni – Asse I, Azione II: Programma degli interventi di messa in sicurezza dell’area, a realizzare con finanziamento pubblico»; 

l’articolo 7 (obblighi delle parti), comma 3, lettera e)del suddetto decreto recita: «La Regione esclude che, nel caso di specie, gli interventi indicati agli articoli 3 e 4, configurino aiuti di Stato in quanto detti interventi sono finanziati e realizzati in danno del soggetto responsabile che, una volta individuato, sarà tenuto alla ripetizione di dette somme, nonché al risarcimento dell’ulteriore danno. La Regione si impegna, altresì, a monitorare per tutto il tempo di realizzazione delle opere che sussistano in capo a Siderurgica Triestina i requisiti di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
nel testo vengono menzionate la comunicazione Prot. n. 10309 del 17 aprile 2015 con la quale la regione autonoma Friuli Venezia Giulia comunica di aver già avviato, attraverso la competente provincia di Trieste, le indagini per l’accertamento delle responsabilità dell’inquinamento prodotto sul territorio del sito di interesse nazionale di Trieste e la Nota Prot. n. 16407 del 30 aprile 2015 con la quale la provincia di Trieste ha richiesto all’Autorità portuale di Trieste la trasmissione di tutta la documentazione in suo possesso ai fini dello svolgimento del procedimento attivato per l’individuazione dei responsabili della contaminazione; 
nello studio di fattibilità dell’Accordo di programma quadro al punto 3.1 vengono descritte le aree inquinate oggetto di interventi. Le indagini effettuate e validate da ARPA Friuli Venezia Giulia – Dipartimento provinciale di Trieste hanno evidenziato: 

1. che il sottosuolo è costituito quasi esclusivamente da orizzonti riportati sulle argille di fondo marino, costituiti prevalentemente da residui della lavorazione siderurgica; 
2. che nelle aree di proprietà (indagini del 2005) si riscontra un importante livello di contaminazione dei suoli dovuta a IPA (che mostrano valori massimi di contrazione ben al di sopra di 10 volte la concentrazione limite accettabile di cui al decreto ministeriale 471/99), Metalli (Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo, Piombo, Antimonio, Selenio, Vanadio e Zinco), Idrocarburi Aromatici (Benzene) e Idrocarburi pesanti. Anche le acque sotterranee sono interessate da una significativa contaminazione di 10 volte oltre la concentrazione limite per Benzene, Tricoloro metano, 1,2-Dicloroetano e 2,4,6-Tricolorofenolo; 
3. che nelle aree demaniali in concessione (indagini del 2008) si evidenzia un importante livello di contaminazione dei suoli di 10 volte oltre la concentrazione limite per Benzo(a)antracene ed Indenopirene; sono stati rilevati superamenti anche per metalli (Piombo, Selenio, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Rame, Antimonio, Vanadio), Idrocarburi pesanti e IPA (benzo(b)fluorantene, benzo(a)antracene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, benzo(g,h,i)perilene, pirene, crisene); 
4. che i sedimenti marini antistanti lo stabilimento (indagine del 2005) presentano contaminazione da Piombo, Idrocarburi pesanti, IPA, Arsenico, Cadmio, Zinco, Stagno, Nichel, Esaclorobenzene e Pesticidi organici clorurati nonché la presenza di Diossine e Furani; 

con la conferenza dei servizi decisori, ex articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvenuta l’11 dicembre 2012 tra Ministero dello sviluppo economico, regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Trieste, comune di Trieste, Autorità portuale di Trieste, Arpa Friuli Venezia Giulia, Lucchini s.p.a., Servola s.p.a. e gli altri enti interessati, si è dato avvio ai procedimenti di bonifica secondo quanto previsto dall’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, stabilendo che la Lucchini dovesse entro 30 giorni attuare le misure di prevenzione e messa in sicurezza delle emergenze relative allo stabilimento di Servola e disporre un progetto di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dell’area in considerazione; 
a seguito della conferenza dei servizi summenzionata sono stati effettuati due sopralluoghi del sito da parte della provincia di Trieste, in data 14 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013. Durante il successivo tavolo tecnico, riunitosi l’11 febbraio 2013, è stato elaborato un rapporto finale riguardante la verifica delle misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito della Ferriera di Servola da parte della Lucchini spa. Sono state evidenziate le inottemperanze della Lucchini s.p.a. alle varie prescrizioni impartite nel tempo dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegando una check-list dei verbali delle conferenze dei servizi dal 2004 al 2010, che attestano l’inquinamento dei terreni, delle falde acquifere e del mare del Vallone Muggia prodotti dall’impianto; 
durante la successiva conferenza dei servizi del 16 aprile 2013, è stato rilevato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a seguito di una verifica da parte dell’ARPA, del comune di Trieste, della provincia di Trieste e della regione Friuli Venezia Giulia, Lucchini s.p.a. non abbia adottato misure idonee di prevenzione e messa in sicurezza dei suoli e delle acque e che il progetto di bonifica fosse stato giudicato dall’ISPRA insufficiente; 

si apprende che siano in corso due procedimenti giudiziari amministrativi, presso il TAR del Friuli Venezia Giulia, promossi dalla Servola spa e dalla Lucchini s.p.a.; il primo, RG 76/14, avverso l’ordine per la riduzione di emissioni in atmosfera, il secondo, RG 161/14, contro l’ordine per l’avvio delle procedure per il trattamento e lo spostamento dei materiali in cumulo; 
in merito al procedimento RG 76/14 a pagina n. 4 le Società ricorrenti, pur asserendo di essere gestori di un impianto siderurgico esteso anche ad aree demaniali marittime, sostengono di «non avere responsabilità in merito all’inquinamento presente sul sito sul quale insiste lo Stabilimento»; 
inoltre, in una nota inviata in data 5 marzo 2014 da Servola s.p.a. all’Autorità portuale di Trieste, costituitasi in giudizio in un secondo momento nel ricorso RG 161/14, la società ha affermato: «di non ritenersi tenuta a rimuovere i materiali dei “cumuli storici” ai sensi dell’articolo 49 del codice della navigazione, in virtù dell’Accordo di programma del 30 gennaio 2014, ed in particolare dell’inciso contenuto nel Considerato dello stesso Accordo per cui “Non è possibile risalire all’imputazione soggettiva dei singoli atti e attività che nel tempo hanno concorso alla realizzazione dell’area demaniale in concessione con riporti e materiali inquinanti”»; 

la parte VI del codice dell’ambiente (decreto legislativo 152 del 2006) contiene le principali disposizioni per la tutela risarcitoria dei danni contro l’ambiente, a cui la legge 68 del 2015 ha aggiunto la parte VI-bis, che reca la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; 
in particolare l’articolo 311 del codice dell’ambiente stabilisce che, quando si verifichi un danno ambientale cagionato dagli operatori responsabili di imprese (organi apicali dell’azienda), che svolgono attività pericolose per l’ambiente (le cui attività sono elencate nell’allegato 5 della parte sesta), gli stessi sono obbligati al risarcimento in forma specifica, ovvero all’adozione delle misure di riparazione e ripristino dei luoghi danneggiati entro un determinato termine (responsabilità oggettiva). Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa (responsabilità soggettiva). Le misure di ripristino sono determinate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede anche all’accertamento delle responsabilità risarcitorie; in caso di concorso all’evento dannoso, ognuno risponde nei limiti della propria personale responsabilità; 
il citato articolo 11 del codice dell’ambiente prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, «anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale». In alternativa, è tuttavia prevista la possibilità di procedere in via amministrativa. Il procedimento e definito dai successivi articoli 312 e 313 del decreto legislativo 152 del 2006;  
Prodani Camera Dei Deputati

da un articolo de Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2015, si apprende che il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 13 aprile 2015, abbia rigettato definitivamente la richiesta di 447,834 milioni di euro (cifra lievitata fino a 588 milioni) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’Autorità portuale di Trieste, nei confronti della Lucchini, a titolo di anticipo per spese ambientali e bonifiche; 
i due enti, in sede di definizione dello stato passivo, durante l’udienza del 30 ottobre 2013 avrebbero presentato una insinuazione al passivo in prededuzione, ma il giudice delegato avrebbe deciso di non ammetterla, dando ragione al Commissario straordinario di Lucchini, Piero Nardi, per prescrizione dei termini quinquennali e per difetto di legittimazione passiva di Lucchini; ossia i danni ambientali sarebbero imputabili a soggetti diversi da Lucchini, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento della prededuzione dei privilegi richiesti; 
nel corso degli ultimi mesi, la situazione delle emissioni della ferriera è notevolmente peggiorata, sia per quanto concerne quelle in atmosfera, che per quelle acustiche. I dati consultabili sul sito webdell’ARPA Friuli Venezia Giulia appaiono molto preoccupanti: al 26 ottobre 2015 gli sforamenti delle PM10 registrati presso la stazione di rilevamento di Via San Lorenzo in Selva, proprio quella più vicina alla cokeria, ma posizionata ad una distanza maggiore di quella rilevabile tra le fonti inquinanti e diverse abitazioni civili, dall’inizio del 2015, risultano essere 116, superando di molto la soglia di tolleranza massima dei 35 sforamenti annui indicati nella tabella XI del decreto legislativo 155 del 2010 e successive modificazioni; 

anche le emissioni di benzo(a)pirene sono molto preoccupanti. I dati relativi al 2015 riportano, per gennaio 1.4 (ng/m.cubo), per febbraio 1.2 (ng/m.cubo), per marzo 1.3(ng/m.cubo), per aprile 1.5(ng/m.cubo), per maggio 2.0(ng/m.cubo), per giugno 1.5(ng/m.cubo), per luglio 1.7(ng/m.cubo), molto al di sopra del valore obiettivo di 1.0 (ng/m. cubo), consentito dalla normativa regionale e nazionale (legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 febbraio 2012, n.1 – Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale e decreto legislativo 155 del 2010); 
da un particolareggiato articolo del quotidiano il Piccolo, pubblicato il 3 dicembre 2013, si apprende che il Pubblico ministero Matteo Tripani abbia avviato un’inchiesta secondo la quale sarebbero 83 gli operai della ferriera morti a causa di tumori dal 2000 al 2013. Sarebbe stata minuziosamente ricostruita la carriera lavorativa di ognuna delle vittime, dalla data di assunzione, alle mansioni svolte, alle malattie segnalate ai medici. Inoltre, grazie ad un’indagine effettuata per conto del Pubblico ministero Tripani, sempre nel 2013, dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, prendendo in considerazione i dati dell’Inps e dell’Inail ed incrociandoli con quelli dei dipendenti succedutisi nello stabilimento, verrebbe evidenziato come per i lavoratori della ferriera la probabilità di ammalarsi di tumore ai polmoni o ai bronchi sia stata il 50 per cento superiore rispetto al resto della popolazione; 

obbiettivo del fascicolo sarebbe stato di accertare sia il nesso di casualità tra l’esposizione all’inquinamento prodotto dagli impianti del sito industriale e l’insorgere delle neoplasie, sia di risalire alle responsabilità di chi, intenzionalmente, non abbia posto rimedio alla situazione, pur essendone a conoscenza; 
lo stesso articolo fa riferimento anche ad un’altra inchiesta, condotta dal procuratore Federico Frezza. Nel 2007, il documento sottoscritto dai dottori Pierluigi Barbieri e Ranieri Urbani dell’Università di Trieste, consulenti tecnici della Procura, riportava i seguenti dati tecnici: «Si rileva che dopo un’unica somministrazione del particolato si ha sia un’accelerazione della crescita tumorale, che perturbazioni del ciclo cellulare nelle cellule normali, con una tendenza a una crescita incontrollata. Sono in corso test di mutagenesi su linee batteriche selezionate e standardizzate che evidenziano sostanze capaci, sia come tali che come precursori di altre ancora più attive, di provocare danni di diversa natura al Dna»; nell’inchiesta del procuratore Frezza, parallela a quella del Pubblico ministero Tripani, sarebbe stato evidenziato il nesso causale tra l’esposizione al benzene e agli idrocarburi e l’insorgenza di neoplasie tra chi ha prestato servizio nello stabilimento di Servola –: 

se sia stata esattamente fotografata dagli enti preposti la situazione ambientale dell’area descritta in premessa, prima della formalizzazione della cessione del ramo d’azienda da parte di Lucchini spa ad Arvedi, in modo da poter eventualmente distinguere le responsabilità in capo ai diversi soggetti; 
– se alla luce delle caratterizzazioni dei suoli, effettuate nel corso degli anni e dei numerosi dati in possesso dei diversi enti competenti, non si ritenga di assumere iniziative, per quanto di competenza, per procedere nei confronti dei soggetti proprietari dell’impianto per l’inquinamento imputabile alla loro responsabilità; 
accertate le singole responsabilità, quali iniziative di competenza intendano adottare nei confronti delle società responsabili, qualora gli stessi, anche alla luce della situazione di amministrazione straordinaria, non ottemperino agli obblighi di ripristino ambientale dell’area di Servola; 
se si intendano proporre delle forme di tutela per i lavoratori ed i residenti, qualora emergessero delle responsabilità sanitarie specifiche dei gestori storici e dei loro organi apicali, avvalendosi anche del diritto di rivalsa sui responsabili. (4-10985)

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