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Legge Regionale per la Tutela degli Animali da Compagnia: alcune Novita'

L'Aula ha completato l'esame del testo unico di legge per la tutela degli animali da compagnia, approvandolo all'unanimità. Una legge che tocca una realtà importante nella vita di molte persone, è stato evidenziato a più riprese. Una famiglia su...

L'Aula ha completato l'esame del testo unico di legge per la tutela degli animali da compagnia, approvandolo all'unanimità.

Una legge che tocca una realtà importante nella vita di molte persone, è stato evidenziato a più riprese.
Una famiglia su tre, infatti, possiede un animale da affezione; sono circa 100.000 i gatti di proprietà e 145.000 i cani; altri 1.650 cani sono ospitati nei canili (di cui 7 sanitari e 12 canili rifugio).
Numeri che dicono la necessità di un intervento legislativo che superi la legge quadro per la prevenzione del randagismo e l'istituzione dell'anagrafe canina, oramai datata.
La legge modifica il termine di iscrizione all'anagrafe canina e definisce la Banca dati regionale (BDR), introducendo l'obbligo di registrazione entro i due mesi di vita dell'animale; la registrazione deve avvenire comunque prima della sua cessione. I cuccioli possono essere allontanati dalla madre solo a partire dal sessantesimo giorno di vita.
È introdotto l'obbligo, per i veterinari, di accertare che l'animale sia provvisto di microchip. È istituita la Banca dati regionale anche per gli animali da compagnia diversi dai cani, con iscrizione obbligatoria nel caso del trasporto al di fuori del territorio nazionale, volontaria negli altri casi.
Alle colonie feline è stato dedicato un articolo specifico con cui si individua il Comune come soggetto responsabile del loro censimento e degli interventi sanitari.
Ai Comuni, inoltre, è data facoltà di istituire un elenco di volontari disposti ad accudirli.

Non mancano, poi, articoli specifici per le strutture di ricovero e custodia, e per i negozi. In particolare, è introdotto l'obbligo di rilascio, per ogni animale venduto, di un'autocertificazione da parte del venditore attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

A tutela di tutti gli animali da compagnia, viene esteso il divieto di cessione a scopo di sperimentazioni o spettacoli, che la legge n. 39/1990 aveva previsto solo per i cani. Gli animali vaganti catturati devono essere immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip e restituiti prontamente al detentore, qualora questo sia identificabile. A questo scopo, i comandi di polizia locale dovranno dotarsi di un dispositivo di lettura di microchip.

Inoltre, per favorire l'affido degli animali abbandonati, è istituito nella BDR un link informatico denominato "Adotta un amico" al quale devono essere registrati gli animali ricoverati presso una struttura di accoglimento pubblica o privata convenzionata. Si istituiscono i centri regionali per la detenzione e il recupero di animali esotici anche pericolosi; si normano metodologie con cui devono avvenire l'addestramento, l'educazione e l'istruzione dell'animale; si impone l'obbligo, per chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente, di prestargli soccorso.

Non da ultimo, si permette ai detentori di cani l'accesso a tutti gli esercizi commerciali della regione, nonché ai locali e agli uffici aperti al pubblico, e si autorizza l'accesso ai cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini.

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