rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica San Dorligo della Valle - Dolina

"Lettera Aperta" del Comitato per la Difesa della Val Rosandra a Clini, Tondo, Bassa Poropat e Premolin

Il sottoscrivente “Comitato per la Difesa della Val Rosandra” costituitosi il giorno 1 aprile in Val Rosandra e di cui è Presidente il Prof. Emerito Livio Poldini assieme ai suoi sostenitoriCHIEDEcon la presente che venga fatta chiarezza dagli...

Il sottoscrivente "Comitato per la Difesa della Val Rosandra" costituitosi il giorno 1 aprile in Val Rosandra e di cui è Presidente il Prof. Emerito Livio Poldini assieme ai suoi sostenitori

CHIEDE
con la presente che venga fatta chiarezza dagli Enti intestatari della presente e dall'Autorità Giudiziaria competente, cui è già stato presentato un esposto dal WWF, sulla deforestazione che è stata compiuta in data 24 e 25 marzo 2012 nell'area lungo il torrente Rosandra a monte del Rifugio Premuda, nell'ambito dell'operazione regionale della Protezione Civile"Alvei puliti 2012".


Tale area è inclusa nella Rete Ecologica Europea "Natura 2000", sia come Zona di Protezione Speciale che come Sito di Importanza Comunitaria (zps - it3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia, sic - it3340006 Carso triestino e goriziano ).

In tali aree trovano applicazione le procedure e gli obblighi previsti dall'art. 6 della Dir. 92/43/CEE1 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/972.

Sempre per quanto riguarda l'applicazione delle Direttive 92/43/CEE1 e 79/409/CEE, nell'area vigono i divieti espressi anche dal D.P.R. n. 357/973

La Val Rosandra contiene un rilevante numero di habitat e specie animali e vegetali ricompresi negli allegati alla Direttiva e al D.P.R. 357/972; alcuni di questi habitat sono definiti "prioritari" dalle norme medesime.

Tale circostanza, e l'elenco completo degli stessi, può essere facilmente attestata dalla semplice consultazione della scheda "Natura 2000" istitutiva del regime di

protezione.

Le specie faunistiche al momento dell'intervento si trovavano in fase riproduttiva.

Va sottolineato che l'area a monte del Rifugio Premuda in cui si è attuato il disboscamento è anche una Riserva Naturale Regionale, istituita ai sensi della L. 394/914 e della L.R. n. 42/965

Il medesimo territorio è inoltre incluso tra le aree di maggior pregio paesaggistico, in cui trova applicazione il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 426.

Ricordiamo inoltre quanto indicato dall' Art. 733 bis C.P.7

Visto che non risultano essere state rispettate le procedure autorizzative imposte dalle varie norme sopra sinteticamente elencate, si presume che il Comune di San Dorligo e la Protezione Civile, indicati dal vicesindaco Ghersinich8 come i responsabili della scelta di proseguire i lavori a monte del Rifugio Premuda, abbiano inteso avvalersi del regime derogatorio straordinario previsto dalla legislazione di emergenza per la Protezione Civile.

Ora, a detta degli scriventi e sulla base di studi scientifici, tale emergenza non sussisteva, dato che:

1. l'intera operazione "alvei puliti 2012" era stata annunciata e pianificata almeno nel mese di novembre 2011, quindi con 5 mesi di anticipo sull'intervento;

2. non c'era alcun rischio imminente di piene in seguito a piogge torrenziali; infatti il presidente Tondo alla fine di marzo ha firmato per il FVG lo stato di sofferenza idrica dovuta alla siccità che da oltre cinque mesi interessa il territorio regionale.

3. il torrente Rosandra, proprio nel tratto interessato dagli interventi a monte del Premuda, non presenta rischi idraulici, anzi possiede, secondo lo studio redatto dall'ARPA FVG nel 200710, l'indice di funzionalità fluviale più elevato;

4. in ogni caso qualsiasi intervento nell'area, concordata ed autorizzata, avrebbe dovuto riguardare la pulizia dell'alveo da immondizie, piante infestanti, rami e tronchi caduti e quant'altro impedisce lo scorrere delle acque e non, viceversa, il taglio radicale di alberi non infestanti utili a mantenere solide le sponde e il terreno.
Di fatto non è stata riconosciuta la funzione ecologica fondamentale che le vegetazioni riparie e di sponda svolgono nella regimazione delle acque.
Simili operazioni portano il decadimento del fiume da corridoio ecologico a canale e quindi a cloaca.
A questo proposito va detto che ai corsi fluviali e torrentizzi andrebbero restituite le aree di loro pertinenza.

5. E' pretestuosa la giustificazione di tale intervento nell'area a monte del Rifugio Premuda, ovvero la messa in sicurezza dell'alveo, visto che negli anni passati il torrente Rosandra ha provocato degli allagamenti a valle nella zona industriale.
Tali allagamenti sono stati causati da occlusioni parziali del letto del torrente più a valle, conseguenti anche a opere pubbliche legate alla viabilità stradale e
non hanno nulla a che vedere con l'area del torrente a monte del Rifugio Premuda.

Inoltre l'intervento, oltre ad essere inopportuno per luogo e modalità, è stato effettuato anche in tempi non idonei, in quanto attuato in pieno periodo riproduttivo della fauna inclusi gli insetti.
Si pensi, a tale proposito, che la normativa Regionale attua il divieto di perturbazione di habitat e specie, imposto dalle Direttive e dal D.P.R. n. 357, vietando a chiunque l'esercizio del taglio boschivo e dell'asportazione di legname, anche di minima entità, in periodo successivo al mese di febbraio.

Considerato quanto sopra, il Comitato per la difesa della Val Rosandra e i suoi sostenitori
CHIEDONO
che sia fatta chiarezza, in particolare, riguardo i seguenti punti:
1. Chi e sulla base di quali motivazioni e perizie tecniche abbia autorizzato un intervento diverso da quanto richiesto dal Comune di San Dorligo Dolina in data 31 gennaio 2012, tramite il responsabile dell'Area lavori pubblici e ambiente Mitja Lovriha 11, considerato che il vicesindaco di San Dorligo Antonio Ghersinich, ha dichiarato che la decisione di andare oltre alle indicazioni della lettera è stata presa congiuntamente dal Comune di San Dorligo Dolina e dalla Protezione Civile; tuttavia non specifica sulla base di quali studi scientifici e perizie tecniche, né chi sono i responsabili di tale scelta;

2. Se la Guardia Forestale è stata interpellata, in che termini è stato fatto e se fosse presente durante l'operazione "Alvei Puliti 2012" un agente forestale nella Riserva della Val Rosandra;

3. Perchè il vicesindaco Ghersinich non è stato presente, come da lui dichiarato, a vigilare i lavori durante tutto l'arco delle operazioni sul sito12, visto che a tale compito era stato delegato dal sindaco Premolin stesso e ne aveva il dovere istituzionale;

4. Quale ditta e con che criteri è stata incaricata di eseguire il taglio a raso e da chi era stato indicato loro gli alberi da abbattere.
Visto che, per ragioni di sicurezza, i volontari della Protezione Civile non potevano occuparsi degli alberi al di sopra di un certo diametro di fusto, risulta dalle dichiarazioni.
Inoltre dal documentario realizzato dal Prof. Dario Gasparo risulta evidente che sono stati tagliati anche alberi portatori di nidi di picchio verde e picchio
rosso maggiore.

5. Chi risulta essere l'esperto o il tecnico qualificato della ditta incaricata di eseguire il taglio a raso;

6. Quale ditta e con che criteri è stata incaricata di asportare il legname di pregio risultante dall'operazione di taglio;

7. A che titolo la legna è stata ceduta alla suddetta ditta e a privati.
Infine si chiede che venga quanto prima istituita una commissione tecnica da noi presieduta insieme alla Forestale, per la valutazione dei danni e gli interventi di ripristino.

FIRMATO:

Prof. Emerito Livio Poldini presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita Presidente del Comitato per la Difesa della Val Rosandra https://comitatovalrosandra.org/
Prof. Pier Luigi Nimis, Professore Ordinario di Botanica Sistematica presso la Facoltà di Scienze dell' Università di Trieste Membro del Comitato per la Difesa della Val Rosandra
Prof. Sergio Dolce, ex Direttore dei Musei Scientifici del Comune di Trieste Membro del Comitato per la Difesa della Val Rosandra
Prof. Dario Gasparo Sostenitore esterno al Comitato Socio della Sezione CAI XXX Ottobre di Trieste, è biologo, naturalista, fotografo, scrittore e Operatore Naturalistico e Culturale.

5775 sostenitori del Comitato per la Difesa della Val Rosandra (i firmatari al
momento dell'invio della presente hanno superato quota 6000)
WWF
LEGAMBIENTE
CAI XXX Ottobre - Trieste
CAI Alpina delle Giulie - Trieste

NOTE:
1 Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE:
1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di
sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto
riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che
possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le
autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di
soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la
Commissione delle misure compensative adottate.
5. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica
o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione,
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Il significato dei concetti di "piano o progetto" espressi dalla Direttiva sono stati ben chiariti dalla
Commissione Europea nella "Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE",
mutuandoli per analogia dalla direttiva 85/337/CEE :
«- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle
risorse del suolo».
2 Art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ( Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche. )
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici
venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle
Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale,
una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di
importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre
1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di
impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione
documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza
comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento.
5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area.
Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.
7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13
del presente regolamento.
9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per
l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Il significato dei concetti di "piano o progetto" espressi dalla Direttiva sono stati ben chiariti dalla Commissione Europea nella "Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE", mutuandoli per analogia dalla direttiva 85/337/CEE : «- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».
3 D.P.R. n. 357/97:
? Art 8. Tutela delle specie faunistiche.
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
(omissis)
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo
svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
(omissis)
4 ? Art. 2 co. 3 L. 394/91
Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le
diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
? Art. 29 L. 394/91- Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta
Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata
un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività
medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in
caso di costruzione e trasformazione di opere.
5 Cfr. nota 4
6 Art. 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione
7 Art 733 bis - Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda
non inferiore a 3. 000 euro.
Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011.
8 Riccardo Tosques, "Non mi sento un vandalo" Un volontario della Protezione Civile parla della bonifica, Il
Piccolo, 5 aprile 2012; "... Dopo alcuni sopralluoghi Protezione Civile e Comune hanno deciso, congiuntamente, di
ampliare il raggio d'azione andando ancora più a monte"
9 In questi giorni il deficit nei bacini montani rispetto alla media abituale va dal 51% del Livenza al 69% del
Tagliamento, la cui portata è ridotta dagli abituali 40-50 metri cubi al secondo a 18. E' pure iniziato il calo delle
quote freatimetriche con un trend di 2-4 centimetri al giorno nella fascia subito a monte della linea delle risorgive, di
4-6 centimetri nella pianura mediana e di 10-15 centimetri nella zona più prossima alla pedemontana e collinare;
10 Nordio Miani, Nicola Skert, Roberto Grahonja, Andrea Furlani, Applicazione dell'indice di funzionalità fluviale
(IFF) al torrente Rosandra - Relazione 2007, fonte: www.arpa.fvg.it
11 Lettera del comune di S. Dorligo Dolina alla Protezione Civile del FVG, protocollo GEN-GEN-2012-1187/12-
P/VI.5/T
Dal documento citato si apprende una manutenzione dell'alveo del torrente Rosandra alla Direzione regionale della
Protezione Civile, per un tratto di m. 800 prima del ponte di ingresso a Bagnoli Superiore e per m. 300 a monte,
quindi fino alla passerella pedonale di cemento dopo il Rifugio Premuda.
12 Riccardo Tosqes, Gombac: "Premolin ora deve aprire una seria inchiesta", Il Piccolo, 6 aprile 2012

In Evidenza

Potrebbe interessarti

"Lettera Aperta" del Comitato per la Difesa della Val Rosandra a Clini, Tondo, Bassa Poropat e Premolin

TriestePrima è in caricamento