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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Regione, gara Trasporto Pubblico Locale, Santoro: «Bando regione supera esame TAR »

Affermato dalll'assessore regionale Mariagrazia Santoro, commentando sentenza del Tribunale amministrativo isul ricorso proposto da Busitalia Sita Nord Srl e Autoguidovie Spa avverso il bando per il trasporto pubblico locale regionale

«La Regione esprime la propria soddisfazione per l'esito della controversia sul bando per il trasporto pubblico locale, giacché il TAR del Friuli Venezia Giulia ha confermato nel merito, ed anzi rafforzato, le scelte dell'Amministrazione operate in un contesto normativo e procedimentale privo di parametri di riferimento, nell'ambito di un mercato soggettivamente limitato e a contenzioso diffuso».

Lo ha affermato l'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Mariagrazia Santoro, commentando la sentenza del Tribunale amministrativo in merito al ricorso proposto da Busitalia Sita Nord Srl e Autoguidovie Spa avverso il bando per il trasporto pubblico locale della Regione.

Il Tribunale ha in parte rigettato il ricorso, in parte lo ha dichiarato inammissibile e in parte, limitatamente ad alcuni secondari aspetti, lo ha accolto.

«La conferma di tutto l'impianto di gara, salvo - commenta Santoro - le limitate richieste del TAR che saranno recepite nei documenti di gara, ci conforta in una fase che vede la Regione Friuli Venezia Giulia ancora una volta prima in Italia nella definizione di una gara a bacino unico regionale».

La sentenza del TAR segue al riscontro dell'Autorità della concorrenza e del mercato che, a fronte di una richiesta di intervento da parte dei ricorrenti avverso il bando, ha formalmente respinto qualsiasi eccezione in ordine ai criteri cui la Regione si è attenuta, chiarendo che «gli stessi non violano alcun principio di libera concorrenza».

Dei 14 motivi addotti dai ricorrenti il TAR ne ha ritenuti accoglibili, parzialmente, solo tre.

In primo luogo, i giudici amministrativi hanno ritenuto del tutto legittima la scelta dell'Amministrazione regionale di porre a gara un ambito unico regionale; del pari, pienamente legittima è stata considerata la scelta discrezionale dell'acquisto obbligatorio dei beni e assolutamente congruo il valore ad essi attribuito dalla Regione.

Il Tar ha invece ritenuto che le condizioni di pagamento di tali beni, in considerazione del loro ammontare economico, debbano contemplare opzioni più favorenti, quali la possibilità di rateazioni: su questo punto il Tribunale ha chiesto alla Regione un riesame delle previsioni.

Tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla Regione per l'ammissione alla gara e contestati dai ricorrenti sono stati dal Tar ritenuti legittimi, compresi quelli relativi al fatturato annuo specifico richiesto, l'aver effettuato servizi di trasporto pubblico urbano con una flotta di almeno 250 autobus, il possesso di un patrimonio netto pari al 10 per cento del valore del contratto ed il possesso della certificazione relativa alla sicurezza dei lavoratori OHSAS 180011/2007 o la dimostrazione di misure equivalenti.

Legittima, inoltre, risulta la clausola sociale relativa alla tutela e le modalità di trasferimento del personale dal gestore uscente a quello subentrante, per la quale il Tar ha rilevato solamente la necessità di un chiarimento riguardante la quantificazione del costo del personale.

Ancora legittima è stata ritenuta la previsione del bando relativa al trasferimento del TFR a fronte dei chiarimenti già forniti dalla Regione, nonché quella sulle spettanze al personale dipendente per le contrattazioni nazionali.

E' stata respinta la doglianza delle società ricorrenti circa la supposta illegittimità dei criteri di valutazione del merito tecnico e di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, e ritenuta legittima la coerenza con il Piano regionale di trasporto pubblico locale, che secondo il Tar deve essere tenuto presente in sede di valutazione dell'offerta.

Per quanto attiene il criterio di valutazione relativo all'anticipazione dell'avvio dei servizi, il TAR ha ritenuto eccessiva la riduzione dei tempi di subentro ai fini dell'attribuzione del punteggio, che la Regione provvederà a rivedere.

Condivisa e ritenuta legittima dal TAR la scelta della Regione circa il punteggio da riconoscere per l'utilizzazione di un conto corrente aperto presso un operatore bancario in FVG, stante l'evidente interesse della Regione a porre tale requisito in relazione alle sue attribuzioni anche fiscali, come legittima è stata ritenuta la formula di attribuzione dei punti all'offerta economica e all'offerta tecnica, che ha quindi rigettato le censure delle società ricorrenti.

Legittimo anche l'obbligo di sopralluogo per le infrastrutture ed i beni oggetto di cessione, nonché pienamente sussistente l'obbligo di voltura al nuovo affidatario, senza oneri, della concessione per l'esercizio del tratto funicolare della Trenovia Trieste-Opicina.

La Regione provvederà ad introdurre le puntuali e limitate modifiche ai documenti di gara necessarie all'adeguamento alle statuizioni del TAR, garantendo un termine congruo di ulteriore pubblicazione.

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