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Alternativa Tricolore, pagamento delle rette: "Tutelare i soggetti gravi e non autosufficienti nelle case di riposo"

Interpellata la Commissione Trasparenza ed il Presidente del Consiglio Comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

A quasi due anni (era il 18/12/2012) che l'assessore alle Politiche Sociali ha fatto propria, sulla base di un testo emendato, una importante mozione (presentata dai consiglieri Furlanic e Andolina) sul pagamento delle rette delle case di riposo nel caso di anziani malati cronici non autosufficienti, chiediamo che intervenga la commissione per la Trasparenza e lo stesso Presidente del Consiglio Comunale. Tale mozione ha impegnato sindaco ed assessore competente, tra le varie cose, a "richiedere all'Azienda Sanitaria, anche con il coinvolgimento della conferenza dei Sindaci, la valutazione dei soggetti ospitati nelle strutture protette ubicate nel Comune di Trieste, al fine di definire con la stessa azienda, che dovrà interessare della questione la Regione, quali soggetti, per grave compromissione dello stato di salute, sono a carico del fondo sanitario regionale e in quale misura", a "richiedere alla Regione come viene garantita l'assunzione del costo della retta in pazienti anziani indigenti con Alzheimer o demenza senile, visto che, anche a seguito della sentenza della Cassazione (n. 4558 del 22 marzo 2012), si ritiene trattasi di un costo a totale carico della sanità" e a "richiedere alla Regione un trasferimento economico superiore all'attuale per la parte sanitaria della retta dei non autosufficienti ospiti di strutture protette".

E' importante e doveroso ricordare che con questa mozione si vuole richiamare il Comune al riconoscimento e all'applicazione delle leggi vigenti in materia. Ricordiamo, infatti, che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002 stabiliscono sempre, in tutte le fattispecie considerate, che la percentuale dei costi relativi alle prestazioni socio-sanitarie è "a carico dell'utente o del Comune" senza mai far riferimento ai parenti conviventi o non conviventi. Inoltre, l'art. 25 della legge quadro sui servizi sociali n. 328/2000 recita: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130" e il comma 2 ter dell'art. 3 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 stabilisce che "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultra-sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione (…)". Infine, segnaliamo che nella sentenza n. 36/2013 la Corte Costituzionale ha precisato che "l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001". Con queste importanti precisazioni, la Corte costituzionale ha correttamente fatto riferimento ai vigenti principi fondamentali riguardanti le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a cui hanno diritto le persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti e da non autosufficienza, principi che erano stati gravemente travisati dalla sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 296/2012.

Dunque due anni sono trascorsi ed il silenzio su questo tema da parte dell'amministrazione comunale (che pure pare vantarsi della sua attività nell'area sociale e del primato italiano per spesa sociale) è gravissimo. Non di meno è grave il silenzio di chi ha presentato la mozione senza più chiedere ragione a chi di dovere delle azioni che dovevano essere intraprese e di chi all'opposizione non dimostra il minimo interesse su questo problema che interessa purtroppo moltissimi anziani malati e le relative famiglie.

E' lecito quindi chiedersi quanto si dovrà aspettare per vedere realizzato un regolamento comunale che applichi correttamente le leggi vigenti. Purtroppo continuano ad essere numerose e disperate le persone che si rivolgono allo Sportello Aperto Anziani ed al nostro servizio mail rivolto ai cittadini "dilloadalternativatricolore@gmail.com" per cercare di vedere riconosciuti i loro diritti fondamentali.

Date le premesse, che potrebbero sostanziarsi in un grave danno erariale qualora anche il Comune di Trieste venisse fatto oggetto di ricorsi al TAR, vogliamo anche precisare che in questa triste situazione risulta esemplare il comportamento di un dirigente di un Ente comunale della provincia di Trieste che, all'oscuro di come affrontare il tema, si è rivolto alla Regione per avere delle corrette indicazioni in merito.

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