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Cronaca

Cani & Giardini: " Precisazione " del Comune

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute da parte di diversi cittadini giunti a conoscenza della recente Legge Regionale 20/2012 su “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” (dell’11 ottobre scorso), alcuni dei...

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute da parte di diversi cittadini giunti a conoscenza della recente Legge Regionale 20/2012 su "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" (dell'11 ottobre scorso), alcuni dei quali hanno posto il quesito se tale nuova norma sia immediatamente cogente e sia quindi da ritenere ammissibile il libero accesso dei cani a qualunque spazio pubblico aperto (come giardini, parchi e aree pubbliche in genere) senza limitazioni di sorta e a prescindere dall'esistenza di ordinanze e regolamenti locali e relativa segnaletica, il Comune di Trieste ritiene necessario precisare innanzitutto come la stessa citata Legge Regionale comunque preveda (all'art. 21, comma 2 - qui sotto allegato) il "divieto di accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto"; ma ancora va ricordato come di tale Legge si stia ancora attendendo l'approvazione (in sede regionale) del relativo Regolamento d'esecuzione, solo dopo la quale il provvedimento potrà ritenersi appunto pienamente "esecutivo" e applicabile a tutti gli effetti. ( CLIKKARE PER INGRANDIRE LA LISTA DEI GIARDINI )


Nel frattempo anche il Comune aveva già in corso una propria revisione del "Regolamento sul Verde Pubblico" nell'ambito della quale, tra le diverse tematiche, era già previsto anche un riesame delle modalità dell'accesso dei cani ai giardini e 8 parchi pubblici.

Ma è ora evidente l'opportunità di disporre, a questo punto, della nuova Legge Regionale nella sua completezza, Regolamento d'esecuzione compreso, per avere piena contezza dell'intera nuova normativa di riferimento.

Intanto si conferma che, fino a "nuova disposizione", rimane pienamente in vigore l'attuale disciplina sull'utilizzo da parte dei cani delle aree verdi, che peraltro già prevede - come noto e come qui di seguito ricordato - numerose possibilità di accesso a tali spazi, fino a prevedere in alcuni casi degli spazi "totalmente dedicati".

In tal senso, su 45 giardini e aree verdi urbane comunali, l'accesso dei cani è oggi regolamentato come segue:
- l'accesso è vietato in 16 giardini, per la significativa presenza di aree di gioco per bambini e quindi per la scelta di dedicare questi spazi ai più piccoli in misura particolare e "intensiva" (e quindi con maggior necessità di salvaguardia della loro sicurezza e igiene);

- l'accesso parziale ai cani è invece consentito in 24 giardini, qui con esclusione delle coesistenti aree gioco per bambini che sono opportunamente segnalate e in qualche caso recintate; in tali giardini resta comunque in vigore l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio e con museruola;
- infine, in 5 giardini sono state create delle aree totalmente dedicate ai cani dove gli animali possono essere lasciati liberi senza guinzaglio.

Resta fermo che in tutti i giardini sussiste l'obbligo della raccolta delle deiezioni, al pari degli altri spazi pubblici cittadini.

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20
Art. 21
(Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
1. Ai cani accompagnati dal detentore e' consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, e' obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano e' tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.



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