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Cronaca

Canone Rai, se non ricevi non paghi

È scontro tra il garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia Carlo Dapelo e l'Agenzia delle entrate di Torino. In seguito alle modifiche di trasmissione del segnale Rai, diversi cittadini delle province di Udine e Pordenone non riescono più a ricevere il segnale. Il garante sostiene non obbligatorio il pagamento del canone

Alcune novità sull'imposta più contestata di sempre, il famigerato canone Rai. Secondo il garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia se non si riceve il segnale si ha il diritto di non pagare il canone.

L'affermazione giunge in risposta all'Agenzia delle entrate di Torino dopo un esposto del tributarista Alessandro Perusin di Cervignano del Friuli che dichiara «La vicenda ha avuto inizio negli ultimi mesi del 2014. In quel periodo la Rai ha variato la trasmissione del segnale provocando la mancata ricezione dei primi tre canali a molti utenti delle province di Udine e Pordenone». La cosa interesserà i diversi cittadini, in particolare zona Udine e Pordenone appunto, che hanno lamentato l'impossibilità di poter usufruire del segnale televisivo nonostante il pagamento.Perusin ha poi aggiunto che diversi cittadini sono stati costretti a intervenire sui propri sistemi di ricezione spendendo a volte anche cifre consistenti per l'adeguamento al nuovo segnale.

Come conseguenza ai disagi il tributarista Perusin considera non dovuto il pagamento del canone Rai facendo quindi appello al garante regionale Carlo Dapelo che a sua volta ha contattato l'Agenzia delle entrate di Torino che ha negato la possibilità affermando «il canone lo deve pagare chiunque possieda un "apparecchio atto alla ricezione”» e quindi che il segnale venga ricevuto o meno non è rilevante.

Il garante ha quindi replicato «l’assunto dell’Agenzia delle entrate secondo cui il presupposto dell’obbligo tributario di corrispondere il canone di abbonamento radiotelevisivo risiede nella semplice detenzione di un apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni a prescindere dalla circostanza che non sia possibile, per carenza di segnali, ricevere i programmi della concessionaria del servizio pubblico non può essere condiviso». Come riferimento, il garante si riferisce alla regola "inademplenti non est adimplendum" che spiega come in un contratto una delle due parti può non rispettare la propria obbligazione nel caso in cui l'altra parte si rifiuti di adempiere alla propria.

Inoltre il garante richiama la legge 212 del 2000 che riporta «i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».

Secondo il garante Dapelo, quindi «In virtù di tale principio - prosegue il garante - la pubblica amministrazione dovrebbe esimersi dall’esigere il pagamento di un’imposta concernente un servizio che non può essere assicurato».

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