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Cronaca

Attenzione: da Domani Obbligo di Annotazione sulla Carta di Circolazione del nome dell'Effettivo Utilizzatore del Veicolo

Scatta dal 7 dicembre l'obbligo di annotazione della carta di circolazione con il nome dell'effettivo utilizzatore del veicolo.Sarà più semplice la notifica delle multe perché il libretto dovrà contenere l'indicazione del soggetto diverso dal...

Scatta dal 7 dicembre l'obbligo di annotazione della carta di circolazione con il nome dell'effettivo utilizzatore del veicolo.
Sarà più semplice la notifica delle multe perché il libretto dovrà contenere l'indicazione del soggetto diverso dal proprietario che utilizza pe roltre un mese il mezzo.

La norma incriminata è data dall'entrata in vigore del Dpr 28 settembre 2012 n. 198 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 273/12 che a partire dal 7 dicembre obbligherà gli utilizzatori di tutti i veicoli dotati di targa ad aggiornare il libretto di circolazione tutte le volte in cui sia previsto l'utilizzo del veicolo per periodi superiori a trenta giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari,
L'unica consolazione è che sono esclusi i familiari, purché conviventi.



Le prescrizioni in questione riguarderanno, quindi, sia gli enti e le società che le persone fisiche.

Per quanto concerne i primi soggetti, anche se la trasformazione societaria non dà luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario,
e dunque non configura '?obbligo di annotazione al Pra, gli interessati hanno comunque l'obbligo di attivarsi presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine di chiedere l'aggiornamento della carta di circolazione indicando la nuova denominazione.

Per quanto riguarda le persone fisiche, gli uffici in questione sono tenuti su richiesta degli interessati a provvedere alla relativa annotazione nel caso in cui
abbiano la temporanea disponibilità del veicolo per periodi superiori a trenta giorni, in forza di contratti o altri atti unilaterali o a titolo di comodato
ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale in caso di comodato.

La nuova regolamentazione riguarda anche tutti i veicoli intestati a soggetti incapaci: in questo caso l'annotazione dovrà essere effettuata nei confronti del genitore
esercente la potestà in caso di mezzo intestato a minore, mentre al tutore nel caso di interdetti o inabilitati.

Come detto, sono esclusi dall'obbligo soltanto i familiari conviventi a colui che è il materiale intestatario del veicolo.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" è chiaro che l'intento del ministero dei trasporti è quello di rendere più semplice la contestazione delle infrazioni al codice della strada agli effettivi responsabili, ma sarà davvero complicato stabilire le modalità di attuazione giacché la stessa autovettura può essere in uso a più soggetti o il libretto subire continue annotazioni, in astratto anche 12 all'anno se c'è una successione nell'utilizzo del mezzo fra più soggetti diversi dal proprietario con ciò potendosi determinare una farraginosità delle procedure che andranno sempre a danno dei cittadini anche perché le norme vigenti attribuivano la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni al codice della Strada.

Abbiamo chiesto un parere anche alla locale polizia di Trieste ed ecco la spiegazione schematica della norma:

D.P.R. 198 del 29.09.2012
Regolamento Recante Modifiche Al D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495, In Materia di
VARIAZIONE DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, INTESTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI E DI TARGHE DEI RIMORCHI

Pubblicato sulla G.U. 273 del 22.11.2012
Novità al Regolamento del Codice della Strada su:
? formalità da compiere nei confronti degli utilizzatori dei veicoli diversi dagli intestatari, qualora non sussista il trasferimento di proprietà;
? soppressione formale della targa ripetitrice dei rimorchi.

Due date diverse per la sua entrata in vigore:
? 7 dicembre 2012, le modifiche introdotte dall'art. 1 (variazioni carta di circolazione)
? dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del DPR in GU le modifiche introdotte dagli articoli da 2 e 7 (targhe rimorchi)

VARIAZIONI ALLA CARTA di CIRCOLAZIONE
Modifica dell'art. 94 CDS comma 4-bis
(Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario)

L'art. 1 del DPR introduce il nuovo art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CDS
(Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Nuovo quadro normativo sull'intestazione della carta di circolazione di
autoveicoli
motoveicoli
rimorchi
la nuova disciplina prevede che la carta di circolazione venga aggiornata, a richiesta degli interessati, ogni volta che:
1. via sia una variazione dell'intestatario della carta di circolazione;
2. il veicolo sia disponibile per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Possibili tipologie di atti interessati su questo tema:
? trasformazione o fusione societaria: la variazione è richiesta al fine di consentire agli organi di polizia stradale di poter individuare con certezza il responsabile della circolazione, specie nei casi in cui non si renda possibile la contestazione immediata delle infrazioni al CDS;
? variazione della denominazione della società intestataria della carta di circolazione;
? in caso di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale per un periodo superiore ai 30 giorni;
? Contratto di comodato d'uso per un periodo superiore ai 30 giorni (non devono però aggiornare la carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi). Se il prestito si protrae per più di trenta giorni, il nome del comodatario deve essere annotato sulla carta di circolazione insieme alla scadenza del contratto;
? Veicolo intestato a persona dichiarata incapace mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
? Contratto di locazione senza conducente per un periodo superiore ai 30 giorni.
Per la locazione senza conducente sarà invece sufficiente il solo aggiornamento della banca dati CED della Direzione Generale della Motorizzazione. Verrà riportato, quindi, il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto. Verrà rilasciata, inoltre, una ricevuta di tale aggiornamento, che il locatario dovrà avere con sé durante la guida;
? Qualsiasi tipo di contratto o atto unilaterale, da cui risulti che il veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio) sia utilizzato da soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.

Sanzioni: da 669 a 3.345 euro, ritiro immediato della carta di circolazione e invio all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse).






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