Comune di Trieste: Guida all'Imu 2012
Pubblichiamo integralmente la "guida all'Imu " come dal sito del comune di Trieste www.retecivica.trieste.it Guida all' I.M.U. 2012Che cos’è l’I.M.U. ?L'I.M.U. è l'imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale...
Pubblichiamo integralmente la "guida all'Imu " come dal sito del comune di Trieste www.retecivica.trieste.it
Guida all' I.M.U. 2012
Che cos'è l'I.M.U. ?
L'I.M.U. è l'imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
Avvertenza : I contenuti della presente guida saranno aggiornati di tempo in tempo con le disposizioni che verranno emanate dal Governo centrale.
Chi paga ?
Devono pagare l'imposta:
? i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);
? i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull'intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia ed il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
? i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing) ;
? i concessionari di aree demaniali
Non devono pagare l'I.M.U. gli inquilini.
Quando si paga ?
L'I.M.U. complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Trieste che non siano abitazioni principali si paga in due rate:
? la prima entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto - pari al 50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base dello 0,76% ;
? la seconda entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive .
La legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.
Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze si può pagare in tre rate:
? la prima entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto pari ad 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;
? la seconda entro il 17 settembre 2012 in acconto pari ad 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;
? la terza entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate applicando la aliquota definitiva.
Anche le detrazioni per l'abitazione principale vanno divise tra prima, seconda e terza rata.
Resta in ogni caso possibile pagare in due rate secondo le indicazioni prima riportate.
Come si calcola l'importo
Per calcolare la base imponibile dell'I.M.U. si procede come di seguito riportato:
? per i fabbricati iscritti al Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1°gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel
1997) per i seguenti coefficienti:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.
Esempio: fabbricato A/3, rendita 550,00 euro, valore imponibile = (550,00 + 5%) x 160 =92.400,00 euro.
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5.
Esempio: fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140 =88.200,00 euro.
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.
Esempio: fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile = (1,500,00 + 5%) x 80= 126.000,00 euro.
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013.
Esempio: fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, valore imponibile anno 2012 = (10.000,00 + 5%) x 60 = 630.000,00 euro. Valore imponibile anno 2013 = (10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro.
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile = (1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro.
? per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità , alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavoro senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l'IMU, diversamente dall'ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamenteattribuita all'immobile) ; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione Imu.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente anch'essa da allegare alla dichiarazione Imu.
Determinata la base imponibile l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per il tipo di immobile.
L'imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell'anno ( si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).
Per le abitazioni principali, le assimilate all'abitazione principale e quelle previste per legge è riconosciuta una detrazione d'imposta ordinaria pari ad euro 200,00.
La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli).
L'IMU si calcola come segue:
IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE x MESI DI POSSESSO / 12 x PERCENTUALE DI POSSESSO / 100 x ALIQUOTA / 100
Se il possesso riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:
DETRAZIONE SPETTANTE = (DETRAZIONE + MAGGIORAZIONE FIGLI) / NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE X MESI DI UTILIZZO / 12
Alcuni esempi di calcolo dell'imposta utilizzando le aliquote di base
Unico proprietario di abitazione e pertinenza, senza figli
Rendita catastale dell'alloggio: 450,00 euro
Base Imponibile: (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro
Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 100/100 (100%)
Aliquota base: 0,4/100 (0,4%)
Imposta annua: 75.600,00 x 12/12 x 100/100 x 0,4/100 = 302,40 euro
Rendita catastale della pertinenza: 150,00 euro
Imponibile:(150,00 + 5%) x 160 = 25.200,00 euro
Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 100/100 (100%)
Aliquota base: 0,4/100 (0,4%)
Imposta annua: 25.200,00 x 12/12 x 100/100 x 0,4/100 = 100,80 euro
Detrazione ordinaria annua: 200,00 / 1 x 12/12 = 200,00 euro
Il totale dovuto sarà pari a: (302,40 + 100,80) - 200,00 = 203,20 euro
Coniugi comproprietari al 50% di abitazione e pertinenza, con 2 figli residenti di età
inferiore a 26 anni
Per ciascun contitolare l'imposta si calcola come segue:
Rendita catastale dell'alloggio: 450,00 euro
Base Imponibile: (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro
Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 50/100 (50%)
Aliquota base: 0,4/100 (0,4%)
Imposta annua: 75.600,00 x 12/12 x 50/100 x 0,4/100 = 151,20 euro
Rendita catastale della pertinenza: 150,00 euro
Imponibile:(150,00 + 5%) x 160 = 25.200,00 euro
Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 50/100 (50%)
Aliquota base: 0,4/100 (0,4%)
Imposta annua: 25.200,00 x 12/12 x 50/100 x 0,4/100 = 50,40 euro
Detrazione ordinaria annua: (200,00 + 100,00) / 2 x 12/12 = 150,00 euro
Il totale dovuto da ciascun contitolare sarà pari a: (151,20 + 50,40) -150,00 = 51,60
euro
Unico proprietario di un laboratorio artigianale cat.cat.C/3
Rendita catastale del laboratorio: 650,00 euro
Base Imponibile: (650,00 + 5%) x 140 = 95.500,00 euro
Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 100/100 (100%)
Aliquota base: 0,76/100 (0,76%) - Di cui QUOTA STATO: 0,38/100 (0,38%)
Imposta annua a favore dello STATO:
95.500,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 363,09 euro
Imposta annua a favore del Comune:
95.500,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 363,09 euro
Il totale dovuto sarà pari a: 363,09 + 363,09 = 726,18 euro
Unico proprietario di un ufficio cat.cat. A/10
Rendita catastale del laboratorio: 500,00 euro
Base Imponibile: (500,00 + 5%) x 80 = 42.000,00 euro
Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 100/100 (100%)
Aliquota base: 0,76/100 (0,76%) - Di cui QUOTA STATO: 0,38/100 (0,38%)
Imposta annua a favore dello STATO:
42.000,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 159,60 euro
Imposta annua a favore del Comune:
42.000,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 159,60 euro
Il totale dovuto sarà pari a: 159,60 + 159,60 = 319,20euro
Come pagare
Tra le novità introdotte dall'IMU vi è l'istituzione di una quota d'imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota del 0,38 per cento.
La quota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e relative pertinenze e di quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e Ater.
Per le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune.
Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo.
Il versamento dell'imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.
Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.
Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento e' uguale o inferiore a 5 euro.
Il 12 aprile 2012 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello F24 ed istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU:
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati -COMUNE QUOTA COMUNE
3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO
3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -STATO QUOTA STATO
3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
? nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.
Il codice catastale del Comune di Trieste è : L424.
? nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;
? nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
? nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;
? nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
? nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);
? lo spazio "rateazione" non deve essere compilato;
? nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
? nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.
Attenzione:
Le particolari casistiche stabilite dalla legge sull'Imposta Municipale Propria (IMU) non consentono di elaborare tutti gli avvisi di pagamento.
Esatto S.p.A. pertanto provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento ed il relativo modello F-24 precompilato solo ai contribuenti che abbiano esclusivamente una abitazione principale e relative pertinenze.
Al ricevimento dell'avviso di pagamento il cittadino deve controllare che i calcoli siano corretti ed in caso di inesattezze segnalarle tempestivamente alla predetta
società.
Il mancato ricevimento dell'avviso o l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di
pagamento.
In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota.
Aliquote per determinare l'acconto per l'anno 2012
Per determinare l'acconto si deve fare riferimento obbligatoriamente alle aliquote di base stabilite dalla legge che sono le seguenti:
- 0,76% aliquota ordinaria
- 0,40% aliquota ridotta
Pertanto in acconto non si applicano le aliquote stabilite dal Comune di Trieste con deliberazione consiliare n. 25 dd. 18.04.2012.
A saldo si verserà l'imposta dovuta per l'intero anno secondo le aliquote e detrazioni definitive e con conguaglio sulla prima rata.
Questo perché la legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.
Abitazione principale e assimilazioni
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il Comune di Trieste considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non sia locata.
Detrazioni per l'abitazione principale
Per l'abitazione principale è prevista una detrazione complessiva di Euro 200,00, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta.
La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
La detrazione per l'abitazione principale e la maggiorazione della detrazione per i figli sono rapportate al periodo dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative.
Ad es. in caso di acquisto o vendita in corso d'anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di effettivo possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.
Ad es. in caso di nascita di un figlio nel corso dell'anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi intercorrenti dalla data della nascita al 31 dicembre. Anche in questo caso vale la regola che il mese si calcola per intero se il requisito di agevolazione si realizza per almeno 15 giorni.
Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Esenzioni
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
La dichiarazione
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un modello che verrà approvato con decreto ministeriale.
Lo stesso decreto individuerà i casi in cui vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012.
dove e come
Per ogni adempimento inerente l'Imposta Municipale Propria (IMU) i contribuenti potranno rivolgersi presso gli uffici di Esatto S.p.A., Piazza Sansovino 2, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16,
sabato dalle 9 alle 13.
Si potranno utilizzare anche i seguenti strumenti:
- fax al numero 040-3223700;
- telefono numero verde 800 800 880.
- posta elettronica all'indirizzo esatto@esattospa.it;
- posta elettronica certificata all'indirizzo esattospa@legalmail.it
Come fare se
l'avviso di pagamento è inesatto o non è stato ricevuto:
tutte le informazioni relative all'imposta, al contenuto dell'avviso di pagamento o al mancato invio possono essere richieste al numero verde 800 800 880 della società Esatto S.p.A.
Le inesattezze riscontrate vanno tempestivamente segnalate per consentire l'aggiornamento dei dati.
avete acquistato o venduto l'immobile nel corso del 2012:
bisogna pagare la quota relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (ad esempio venduta una casa e comprata un'altra), bisogna pagare l'IMU sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso).
Occorre poi presentare la dichiarazione entro il 30.09.2012 oppure entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con decreto ministeriale.
il proprietario è deceduto:
per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento effettuato con mod.F-24 va intestato al deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento va intestato
all'usufruttuario oppure a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso.
dovete suddividere l'imposta tra più proprietari o per periodi di possesso:
non esistendo un'aliquota unica, potrebbe verificarsi il caso di aliquote differenziate per uno stesso immobile sia per la presenza di comproprietari con requisiti diversi, sia perchè durante l'anno possono cessare i requisiti richiesti per le aliquote agevolate. Per suddividere l'imposta in base alla
quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso e successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Per suddividere l'imposta per periodi di possesso, bisogna
dividere l'importo dovuto per l'intero anno per dodici e moltiplicare il risultato per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.
Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese
intero.
Informazioni IMU anche presso?
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Trieste, Via Procureria 2A,
da lunedì a venerdì 9-12.30, lunedì e mercoledì anche 14.30-17,
tel. 040 6754850 , fax 040 6756060, e-mail: urp@comune.trieste.it