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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Non solo mascherine, anche i termometri fuori dai supermercati: ecco cosa dice l'ordinanza

Pubblichiamo il testo integrale dell'ordinanza numero 10 firmata ieri 13 aprile 2020 dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga che, assieme all'assessore alla Sanità, hanno convocato alle 12 la seconda conferenza stampa dall'inizio dell'emergenza

Nella giornata di ieri 13 aprile il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato una nuova ordinanza in materia di gestione e contenimento dell'emergenza CoViD-19. Il testo (il decimo dall'inizio dell'epidemia ndr) ha introdotto alcune novità e confermato altre restrizioni già indicate dalle normative precedenti e dai decreti a firma del governo Conte. Alle 12 di oggi il presidente Fedriga e l'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi hanno convocato una conferenza stampa in videoconferenza proprio sull'ordinanza di cui riportiamo integralmente le disposizioni ordinate dal governatore. 

"Non è un obbligo", i supermercati non misurano la febbre ai clienti

ORDINA

1. a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza. 

2. A chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso.

3. Agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell’accesso all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.

4. A chiunque, quale misura di contenimento del contagio all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca.

5. A chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. 

6. Ai gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione, contattando il medico curante per le indicazioni del caso. 

7. La chiusura, nella giornata di domenica e nelle giornate festive, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti. 

8. Restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro.

9. Di vietare l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione;

- presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;

- per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

10. A chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di utilizzare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio.

11. La disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.).

12. A chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all’interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

13. E' ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.

Le presenti disposizioni sono adottate tenuto conto del possibile aggravamento del rischio sanitario determinatosi a seguito dell’accertato aumento dei contagi sul territorio regionale e al fine di evitare specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario determinatosi per la disposta apertura di molte attività nel territorio regionale, nonché per esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze.

L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge e ha validità dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.

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