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Cronaca

La Guardia di Finanza contro i "furbetti" dell'immobiliare

Siglato questa mattina un protocollo d'intesa che prevede la collaborazione tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Camera di Commercio, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Trieste, la Federconsumatori e Adiconsum

Siglato un protocollo d’intesa per contrastare l’abusivismo nel settore della mediazione nelle compravendite immobiliari. La firma è avvenuta negli uffici della triestini della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Un accordo promosso dalla FIAIP di Trieste, che prevede la collaborazione tra Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trieste, Camera di Commercio, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (F.I.A.I.P.) di Trieste, Federconsumatori Trieste e Adiconsum Trieste.

Il protocollo

In base al protocollo, ogni firmatario, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei ruoli a ciascuno assegnati, si impegna a collaborare per I’individuazione e I’attuazione di iniziative idonee a perseguire una più efficace azione di contrasto all’abusivismo e alle irregolarità nello svolgimento dell’attività di intermediazione immobiliare. Ciò, con l’obiettivo di affermare i principi della legalità e della correttezza, per arginare l’attività dei mediatori abusivi che, privi di titoli abilitativi, agiscono nell’illegalità pretendendo provvigioni senza averne alcun diritto e senza fornire le dovute garanzie.

I requisiti

Chi desidera esercitare un’attività di mediazione di immobili, merci e servizi deve dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti professionali e morali presentando preventivamente un’apposita segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese. I mediatori abusivi non possono essere indicati negli atti notarili, con il conseguente problema della dichiarazione di falsità negli atti di compravendita.

Sanzioni

La normativa in vigore prevede per coloro che esercitano abusivamente l’attività di intermediazione nelle compravendite immobiliari la sanzione amministrativa di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 e la restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite ed a coloro che siano già incorsi nella sanzione, le pene previste dall'art. 348 del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000).

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