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Cronaca

In Fvg misure più rigide: il testo dell'ordinanza di Fedriga

Il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC firmata nella giornata di oggi dal Presidente Fedriga

"Questo è l'ultimo sacrificio che la Regione chiede ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché non si può pensare che l'alternativa al vaccino siano sempre e comunque le restrizioni". Con queste parole il presidente Fedriga ha annunciato nel corso di una conferenza stampa la nuova ordinanza che ha istituito la zona arancione rafforzata nelle aree delle ex province di Udine e Gorizia a partire dalla mezzanotte di venerdì 5 marzo (pertanto da sabato 6) e della didattica a distanza per le scuole medie, superiori e delle università di tutta la regione con decorrenza da lunedì 8.

Il testo dell'ordinanza

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal giorno 6 marzo 2021 al giorno 21 marzo 2021, nei territori delle ex Province di Gorizia e Udine si applicano le disposizioni relative al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021 (cosiddetta “zona arancione”).

2. Dal giorno 8 marzo 2021 al giorno 20 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

a) le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia;

b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

c) resta altresì sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività;

d) è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati o di strumenti non fruibili da remoto;

e) i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Per le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano le medesime disposizioni per quanto compatibili, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori;

f) a beneficio degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento le attività didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza; le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

g) le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) si applicano per quanto compatibili anche per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore – ITS e per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Dal giorno 6 marzo 2021 al giorno 21 marzo 2021:
a) è consentita dalle ore 11.00 fino alla chiusura dell’esercizio l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.

b) è vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti;

c) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

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