rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Zona gialla: il testo integrale della nuova ordinanza

Nel dettaglio, il testo dell'ordinanza che sarà valida dal 6 dicembre al 15 gennaio. Il mancato rispetto delle norme da parte dei locali ne comporta la chiusura per alcuni giorni

Riportiamo di seguito gli obblighi e le raccomandazioni presenti nell'ultima ordinanza del presidente Fedriga, che coinccide con l'ingresso del Fvg nella cosiddetta "zona gialla".

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 6 dicembre 2020 e fino al giorno 15 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:

a) È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

b) L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

c) In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta e per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

d) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura è consentita esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto

e) La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.

f) La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

g) È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

h) È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

i) È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi.

l) È fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. In particolare, in caso di mancata osservanza di quanto stabilito al punto 1, lett. c) e d) è disposta la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Scarica il Pdf

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Zona gialla: il testo integrale della nuova ordinanza

TriestePrima è in caricamento