rotate-mobile
Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca

Ok al pubblico nelle manifestazioni sportive: il testo dell'ordinanza

Pubblicata ieri 31 luglio la nuova ordinanza regionale per il contenimento della diffusione del coronavirus.

La nuova ordinanza, firmata ieri dal Governatore Fedriga, chiarisce, in maniera univoca, il tema della misurazione delle distanze di sicurezza, il cui calcolo va operato tra le bocche dei soggetti interessati e mira alla piena responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati sul fronte del contrasto alla diffusione del Coronavirus. A tal proposito, permane l'obbligo di proteggersi naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.

Il testo dell'ordinanza

L'ordinanza n.22 stabilisce:

1.che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratorienei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metrotra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezionidellevie respiratorie;

2. che sia obbligatorio il metro di distanziamento,qualora previstoda disposizioni, linee guida e protocolli vigenti nel territorio della Regioneper il contenimento del contagio,misurato come distanza che intercorre tra bocca a bocca dei soggetti interessati;

3. che siano obbligatorie le indicazioni fornite, tempo per tempo, dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per tutte le persone fisiche alle quali è consentito l’ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’UE, con le eccezioni individuate dai provvedimenti governativida ultimo dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;

4. che sia obbligatorio per i responsabili o gestori delle strutture individuate per l’esecuzione delle misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario, ivi comprese le strutture di accoglienza e i centri per l’immigrazione, che abbiano notizia dell’allontanamento o dell’assenza dalle strutture delle persone sottoposte alle predette misure, di comunicare immediatamente tale circostanza all’Azienda sanitaria territorialmente competente;

5. che sia obbligatorio per i responsabili o gestori delle strutture di cui al punto 4 assicurarela separazione dei soggetti posti in quarantena all’interno delle strutture mediante idonei sistemi che garantiscano oltre che la separazione anche il distanziamento tra i gruppi per i quali sono stabilite scadenze diversificate dei termini di quarantena;

6. che sia obbligatorio per gli imprenditori permettere l’ingresso sul luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all’estero per esigenze lavorative e successivamente rientrati in regione o ai soggetti chiamati dall’estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali per la riduzione del rischio epidemiologico relativo alle persone provenienti dall’estero previste da leggi, provvedimenti e protocolli vigenti;

7. che sia obbligatorio per le agenzie di somministrazione di lavoro mettere a disposizione dell’utilizzatore lavoratori provenienti dall’estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali per la riduzione del rischio epidemiologico relativo alle persone provenienti dall’estero previste da leggi, provvedimenti e protocolli vigenti;

8. che sia obbligatorio per le Direzioni generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui ai punti1,2,3, 4, 5 6 e 7della presente ordinanza di presentare denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 cpp; 6/ 9

9. che sia consentito l’accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità con le linee guida di cui all’allegato 1 del DPCM dell’ 14 luglio 2020, con le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o con eventuali successive disposizioni regionali;

10. che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) ristorazione
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
j) manutenzione del verde
k) musei, archivi e biblioteche
l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta
m) rifugi alpini
n) attività fisica all’aperto
o) noleggio veicoli e altre attrezzature
p) informatori scientifici del farmaco
q) aree giochi per bambini
r) circoli culturali e ricreativi
s) formazione professionale
t) cinema e spettacoli
u) parchi tematici e di divertimento
v) sagre e fiere 7/ 9
w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza
x) strutture termali e centri benessere
y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
z) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot
aa) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
bb) fiere e congressi
cc) sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

11.che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 10lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;

12. che sia consentito,in qualsiasi struttura, l’accessocontingentatoagli ambienti altamente caldo-umidi (esempio bagno turco) e alle saune, garantendo aerazione, pulizia e disinfezione ad ogni utilizzo.Si applicano per il resto le disposizioni dell’apposita scheda relativa alle strutturetermali e centri benessere approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020;

13. che sia consentitoilnumero massimo di spettatori,per cinema,altri luoghi di spettacoloe per le manifestazioni sportive di carattere non professionisticoall’aperto e al chiuso, ove non diversamente vietato, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurandouno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;

14. che sia consentitoil numero massimo di persone,per le celebrazioni liturgiche e religiose che si tengono in luoghichiusi, ove non diversamente vietato, determinato in relazione alla capienza prevista per il luogo in cui queste vengano svolte, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;

15. che sia consentitolo svolgimentodei riti religiosi,delle processioni religiose, delle celebrazionie manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purchésia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell’informazionee vigilanza, il divieto di assembramentoe l’obbligo di distanziamento interpersonaledi un metro. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;

16. che siano consentitele attività assicurate dagli Enti del terzo settore ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n. 117/2017 anche per la rigenerazione del tessuto sociale nelle fasi 2 e 3 del COVID-19;

17.che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l’attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17.05.2020;

18. che siano consentiti il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente 8/ 9Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità;

19. che sia consentito lo svolgimento dello sport di contatto, di squadra e individuale, nel rispetto delle disposizioni approvate, all’unanimità,il 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

20. che sia consentito lo svolgimento delle manifestazioni sportivedi carattere non professionisticocon la presenza di pubblico nel rispetto delledisposizioni di cui al punto 13della presente ordinanza e delle disposizioni previste dalle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome per “cinema e spettacoli dal vivo” tempo per tempo vigenti;

21. che sianoconsentitinegli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidianie riviste a favore dell’utenzae i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambiogiocatori;

22.che sia consentitolo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

23. che sia consentitala formazione, anche in presenza, deilavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale delle Linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

24.che sia consentitada parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all’art.47 del codice della navigazione negli altri casi, l’interdizione temporanea dell’utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente;

25.che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.La presente ordinanza e le linee guida approvate in data 9 luglio2020dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sonopubblicatesul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza ha validità dal 1 agosto2020al 31 agosto2020

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ok al pubblico nelle manifestazioni sportive: il testo dell'ordinanza

TriestePrima è in caricamento