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Cronaca

Raccolta Firme per Legalizzare e Regolamentare l'Eutanasia. Domani in via delle Torri

Prosegue con grande successo la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare e regolamentare l’eutanasia, che oggi è vietata ma diffusamente praticata in maniera clandestina. In 7 uscite a Trieste si...

Prosegue con grande successo la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare e regolamentare l'eutanasia, che oggi è vietata ma diffusamente praticata in maniera clandestina. In 7 uscite a Trieste si sono raccolte quasi 800 firme autenticate e certificate a dimostrazione che i cittadini, spesso e volentieri, sono più avanti della nostra classe politica.

L'iniziativa promossa dall'Associazione Luca Coscioni con l'adesione di Radicali Italiani, dell'UAAR, Exit Italia e Amici di Eleonora Onlus, ha avuto il sostegno a livello locale della lista Trieste 5 stelle e di SEL.

Tra gli altri hanno già firmato:
Lorenzo Battista senatore, Ariis Prodani deputato, Iztok Furlanic consigliere comunale, Roberto Decarli consigliere comunale, Fulvio Vallon SEL, Fabio Omero già assessore comunale, Gianfranco Carbone già assessore regionale, Gianfranco Orel PSI, Andrea Bitetto Fermare il declino, Stefano Patuanelli consigliere comunale, Emilio Terpin Presidente Autovie Venete, Maurizio Pessato vicepresidente SWG, Francesco Bilotta docente universitario, Maurizio Bradaschia già assessore comunale, Daniela Gerin consigliere comunale

Prossimo punto di raccolta:
Sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in via delle Torri

Proposta di legge di iniziativa popolare su:
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceita' dell'eutanasia
Relazione
Ben oltre la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, è a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza.
I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader radicali Luca Coscioni e Piero Welby.
Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire - magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro - rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura, o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga tanto dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento terapeutico.
Per rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole e chiare, che stabiliscano con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all'eutanasia.
"Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia"

Articolo 1
Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
1) provenga da soggetto maggiorenne;
2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
3) sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, "fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura".

Articolo 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell'articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile
ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Articolo 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
2) il paziente sia maggiorenne;
3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche.
Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .

Articolo 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall'art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.

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