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Cronaca

Trieste Libera: «Tribunale di Trieste dichiara che città è in amministrazione da parte dello stato italiano»

14.56 - Gli indipendentisti: «e intanto la Corte di appello di Trieste risulta "abrogata" dal 16/9/47: nulle tutte le sentenze emesse dall'Ottobre 1954»?

Con sentenza 49/13 del 29 gennaio 2013 il G.U.P. (Giudice Udienze Preliminari) del Tribunale di Trieste esprimendosi sul difetto di giurisdizione da me sollevato in un procedimento penale in cui mi trovavo indagato per reato di opinione ha rigettato la mia istanza (dopo avermi peraltro assolto nel merito dell’accusa) dichiarando che: “era manifesta l’infondatezza dell’assunto secondo cui la città di Trieste non sarebbe soggetta all’amministrazione dello Stato italiano”.

Nella mia eccezione avevo disconosciuto la sovranità della Repubblica Italiana sulla Zona A del Territorio Libero di Trieste, con la conseguente mancanza di giurisdizione (difetto assoluto e come tale nullità insanabile) che impediva all’autorità giudiziaria di esercitare il suo potere nel nome e per conto dell’Italia. Il difetto di giurisdizione assoluto è la conseguenza della validità del Trattato di Pace del 1947, ai sensi del quale Trieste  risulta essere territorio al di fuori della Repubblica Italiana che su di esso vi ha perso ogni sovranità il 16 settembre del 1947, con l’entrata in vigore del Trattato di Pace (art. 21 comma 2 del Trattato di Pace). La sentenza del G.U.P. di Trieste è quindi decisamente interessante, essendo evidente che l’amministrazione è cosa assai diversa dalla sovranità. Amministrazione significa governare un territorio nel rispetto delle sue leggi, e non imporvi le proprie.

L’attuale amministrazione provvisoria su Trieste deriva dal Memorandum di Londra del 1954, puro passaggio di consegne tra GMA (USA, Gran Bretagna) da una parte, ed Italia e Jugoslavia dall’altra. Ma si trattava appunto della semplice trasmissione dell’amministrazione civile del TLT, e non della sua sovranità che il GMA non deteneva. Nonostante la auto dichiarata sovranità di fatto da parte dell’Italia (in base ad un inesistente diritto di “tacito assenso” da parte delle potenze internazionali) su Trieste, la situazione è tutt’ora immutata. La stessa presenza dell’autorità giudiziaria italiana a Trieste è in discussione in quanto illegittima. I tribunali del TLT in base al Trattato di Pace non possono appartenere all’ordinamento giudiziario italiano. Ed infatti la Corte di Appello di Trieste è stata soppressa all’entrata in vigore del Trattato di pace, non potendo più esercitare la funzione di Tribunale di appello per le circoscrizioni non comprese nel Territorio Libero. La legge con cui è stata decisa la modifica della circoscrizione giudiziaria del distretto della Corte di Appello di Trieste è il Decreto Legislativo n. 1319  del Capo Provvisorio dello Stato del 4 ottobre 1947 in vigore, con effetto retroattivo, dal 16 settembre 1947 (il giorno in cui è cessata la sovranità italiana su Trieste).

La particolarità è che questa legge è ancora oggi in vigore. Si, avete capito bene: la legge che abolisce il Tribunale di secondo grado del Friuli Venezia Giulia non è mai stata abrogata. O meglio un tentativo c’è stato ben 61 anni dopo la sua entrata in vigore, ma il “distratto” legislatore italiano con il Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008 è andato ad abrogare la legge sbagliata… anziché il Decreto Legislativo n. 1319 del 4 ottobre 1947 è stato così cancellato il Decreto Legislativo n. 1319 del 4 novembre 1947, che peraltro nemmeno esiste. Che la Corte d’appello “fantasma” sia tale è peraltro confermato anche da un’altra legge   della Repubblica Italiana in vigore, ovvero la n. 330 del 22 aprile 1953; si tratta di quella con cui sono state modificate le piante organiche del personale delle Corti di appello. E Trieste ovviamente non c’è.

Non c’è perché la città ed il suo tribunale non facevano semplicemente parte della Repubblica Italiana: allora come oggi. Da sessant’anni quindi un tribunale “inesistente” ha fatto (e continua a fare) migliaia di sentenze viziate dal marchio di fabbrica della nullità assoluta.  Lezioni di diritto rovesciato da parte di una democrazia all’incontrario….

(Tratto dal blog di Roberto Giurastante)

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