rotate-mobile
Cronaca

Triestina, tetto agli alcolici: massimo 5% di alcol

Divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti  hanno vigore tre ore prima dell’orario d’inizio della manifestazione sportiva e cessano decorsa un’ora dalla conclusione effettiva dell’evento medesimo

In base alle norme di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica  indicate dal Questore di Trieste (Decreti Ministeriali del 6.6.2005 e Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive Determ. n. 14/2010 del 17/3/2010) riguardanti la prevenzione del fenomeno della violenza negli stadi e per regolamentare la somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche durante gli incontri calcistici allo stadio Nereo Rocco - il Sindaco ha emesso apposita ordinanza – in cui è disposto che : in occasione dello svolgimento allo stadio “Nereo Rocco” di Valmaura degli incontri di calcio valevoli per i Campionati Nazionali professionisti di serie A, B Lega Pro e Coppa Italia nonché internazionali in programma nel corso della stagione calcistica 2015/2016, per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica, all’interno dello stadio e nell’area riservata esterna

1) è vietata l’introduzione, la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; l’introduzione e la vendita di bevande, di qualsiasi tipo, contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica: le stesse bevande dovranno essere versate in bicchieri di carta o di plastica; è vietata la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione, negli esercizi pubblici e nelle osmizze,  tanto in sede fissa, quanto su aree pubbliche – ubicati  all’interno dell’area delimitata dal perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze (che, limitatamente al tratto considerato, s’intendono incluse per tutta la loro larghezza ed estensione); tale limitazione non sussisterà in occasione di pranzi e cene

stadio-3

nel corso degli incontri disputati dalla squadra locale “Triestina Calcio”  militante in serie “D”:

a) è ammessa l’introduzione, la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche con gradazione  non superiore a 5°;

b) rimane vietata l’introduzione e la vendita di bevande, di qualsiasi tipo, contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, le stesse bevande dovranno essere versate in bicchieri di carta o di plastica;

c) è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione non superiore ai 5° negli esercizi pubblici e  nelle osmizze  – ubicati  all’interno dell’area delimitata dal perimetro costituito dalle  vie e piazze. Nel caso di  somministrazione di  pranzi e cene non sussiste tale  limitazione alcolica.

3) E’ fatta salva, negli esercizi pubblici di cui al punto 1, la sola vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo  anche con gradazione superiore ai 5°;

4) I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti  hanno vigore tre ore prima dell’orario d’inizio della manifestazione sportiva e cessano decorsa un’ora dalla conclusione effettiva dell’evento medesimo.

E’ fatto obbligo a chiunque di ottemperare a quanto disposto con la presente ordinanza, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 C.P.

La presente ordinanza potrà venire modificata, in via temporanea e in occasione di singole manifestazioni, in caso di determinate e valutate criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica 
 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Triestina, tetto agli alcolici: massimo 5% di alcol

TriestePrima è in caricamento