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Giovedì, 25 Aprile 2024
Sicurezza

Duplicato patente: cosa fare in caso di smarrimento, furto o distruzione

Come richiedere un duplicato della patente in caso di smarrimento, furto o distruzione? Ecco i documenti necessari e come fare

Come richiedere un duplicato della patente in caso di smarrimento, furto o distruzione? Scopriamolo insieme.

Denuncia agli organi di Polizia

Per prima cosa, l'intestatario del documento dovrà fare la denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore. A questo punto, la Polizia verificherà se il documento è duplicabile senza richieste ulteriori da parte dell'utente, oppure se il duplicato dovrà essere richiesto dall'interessato ad un Ufficio di Motorizzazione Civile. In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per poter guidare. Questo permesso, però, è valido solo in Italia. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.

Patente duplicabile

Se, al momento della denuncia, la patente risulta "duplicabile" occorre portare alla Polizia due fotografie uguali (formato tessera): l'organo di Polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida. L'Ufficio Centrale Operativo invierà a casa dell'interessato la patente tramite posta all'indirizzo di residenza dell'intestatario, al costo di 10,20 euro più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna. Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio, occorre contattare il numero verde 800232323.

Patente non duplicabile

Se la patente risulta "non duplicabile" al momento della denuncia, oppure se dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale, l'interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio di Motorizzazione Civile.

Documenti necessari

A differenza del resto di Italia, in Friuli Venezia Giulia (come anche in Sicilia, Valle d'Aosta e le province del Trentino Alto Adige) gli uffici di motorizzazione dipendono dal relativo ente locale e non dal Ministero. Nel dettaglio, nella nostra regione, se la patente non risultasse essere duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo, la domanda va presentata presso la Motorizzazione Civile regionale sul Modello TT 2112, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze contenute; i documenti necessari poi sono:

  • attestazione del versamento di 10,20 euro sul conto corrente postale 85770709 intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria;

  • due foto recenti formato tessera e a capo scoperto;

  • fotocopia del Codice Fiscale;

  • documento di identità e relativa fotocopia;

  • originale del permesso provvisorio di guida, o denuncia, rilasciato dall'organo di Polizia e relativa fotocopia.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quella della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

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