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Giovedì, 28 Marzo 2024
Gruppo Consiliare Regionale del Partito Democratico

Martines: relazione al Ddl 235 per la fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina

Egregio Presidente, gentili Consigliere, egregi Consiglieri, 

la Giunta regionale ha presentato il 7 novembre 2017 il disegno di legge n. 235 <>
Come evidenziato dalla relazione giuntale di accompagnamento al disegno di legge, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, la modifica delle circoscrizioni comunali avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. In seguito, la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali”, all’articolo 17, ha disciplinato in modo compiuto l’iter procedimentale necessario per giungere alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, comprese le fusioni di comuni.
In applicazione delle citate disposizioni legislative, i Consigli comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina hanno espresso la volontà di procedere alla fusione dei rispettivi enti per costituire il nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, convinti che sia necessario far fronte alla difficile fase economica che sta imponendo un cambiamento degli assetti istituzionali e che la normativa vigente richieda sempre maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ma anche, nel contempo, economie di spesa.
Il procedimento di fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina ha compiuto tutti i passaggi previsti dalle normativa regionale, compreso lo svolgimento del referendum consultivo, che ha avuto luogo domenica 24 settembre 2017.
In tale occasione, la proposta di istituzione del nuovo comune denominato “Fiumicello Villa Vicentina” è stata approvata a maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori complessivamente considerati, come richiesto dall’art. 19, comma 1, della legge regionale 5/2003. 
In particolare, ha votato a favore della fusione il 55,68 % degli elettori coinvolti (nel Comune di Fiumicello il SÌ alla fusione ha ottenuto il 59,49% dei voti, mentre a Villa Vicentina il SÌ ha raggiunto il 47,47% dei consensi). Si precisa che a Villa Vicentina lo scarto fra il NO ed il SÌ è stato pari a 39 voti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge regionale 5/2003, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Avuto riguardo al risultato della consultazione nel Comune di Villa Vicentina, si deve evidenziare che il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 settembre scorso, ha respinto la proposta di deliberazione con la quale al Consiglio stesso veniva richiesto di esprimere la propria contrarietà a procedere alla fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, invitando la Giunta e il Consiglio regionali a rispettare la volontà espressa dagli elettori del Comune di Villa Vicentina e bloccando l’iter procedurale previsto dalla legge.
La Giunta regionale ha, pertanto, stante il disposto normativo e quanto emerso in seno al Consiglio comunale di Villa Vicentina, valutato di tenere conto della volontà espressa dagli elettori dei due Comuni, che a maggioranza hanno manifesto parere favorevole alla fusione e di sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge di seguito illustrato.
L’articolo 1, al comma 1, fissa nel 1°gennaio 2018 la data di nascita del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, che, come precisato al comma 2, sarà formato dai territori degli attuali Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. La previsione di tale decorrenza per la nascita del nuovo comune consente di far coincidere la nuova gestione finanziaria, contabile e giuridico-amministrativa con l’inizio dell’anno solare. Riguardo all’anno di nascita del nuovo comune, ovvero il 2018, si precisa che tale previsione viene incontro ad una espressa richiesta in tal senso dei Sindaci. L’individuazione della denominazione e della sede del capoluogo a Fiumicello tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali nelle deliberazioni con le quali è stato avviato il progetto di fusione. Il comma 3 richiama il disposto di cui all’articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in merito alla necessità di assicurare alle comunità di origine forme di partecipazione e decentramento dei servizi, con le modalità che saranno individuate dal nuovo Consiglio comunale in sede di adozione dello statuto.
L’articolo 2 fissa, al comma 1, il termine per l’elezione degli organi del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, come previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2003. L’elezione dei nuovi organi avrà luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente all’istituzione del nuovo Comune, ovvero nella primavera del 2018. Ai sensi del comma 2, gli organi dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cesseranno automaticamente con la nascita del nuovo comune il 1 gennaio 2018. Da tale data, e fino alla elezione dei nuovi organi, la provvisoria gestione sarà affidata ad un commissario e ad un vicecommissario, ai quali saranno conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Il comma 3 prevede che lo statuto del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina sia approvato entro 6 mesi dall’elezione degli organi.
L’articolo 3 risponde all’esigenza di definire, come stabilito dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2003, la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale, fermo restando che il nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nelle titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli attuali Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, come precisato al comma 1.
L’articolo 4, al fine di evitare inopportuni vuoti di disciplina, detta alcune norme transitorie per favorire la transizione fra i vecchi ed il nuovo Comune, consentendo alle due Amministrazioni comunali di adottare, attraverso i propri organi e uffici, tutti i provvedimenti e le iniziative utili per consentire la piena operatività del Comune di Fiumicello Villa Vicentina fin dal 1 gennaio 2018. In particolare, al comma 5, è contenuta la deroga sulla composizione della Giunta comunale del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, deroga richiesta dai Consigli comunali con le deliberazioni di avvio del procedimento di fusione.
L’articolo 5 contiene la previsione astratta e l’autorizzazione di spesa, a favore del nuovo Comune risultante da fusione, dell’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003.
L’articolo 6, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 26/2014, prevede e quantifica la prima quota del trasferimento quinquennale a valere sul fondo per i Comuni risultanti da fusione per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni.
L’articolo 7 riguarda l’entrata in vigore.
Relativamente alla fase istruttoria, si rappresenta che la V Commissione permanente ha esaminato il provvedimento in oggetto nella seduta del 15 novembre u.s, approvandolo a maggioranza e senza voti contrari.
Ritenendo di dover valorizzare il fondamento della democrazia rappresentativa e, quindi, di dover dar seguito alla volontà espresse dalle assemblee democraticamente elette e rappresentative delle comunità interessate, si auspica l’approvazione del disegno di legge oggi all'attenzione dell’Aula con il più ampio consenso possibile.

VINCENZO MARTINES

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