Enti locali: Roberti, creato fondo per Comuni in difficoltà economica
Trieste, 1 mar - "Oggi diamo il via libera definitivo ad uno
strumento di emergenza che consente alla Regione di intervenire a
favore dei Comuni che si trovino in pre-dissesto finanziario".
Così, l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia
Giulia, Pierpaolo Roberti, annuncia l'approvazione in via
definitiva, dopo il parere unanime del Consiglio delle autonomie
locali (Cal), della delibera che consente l'intervento regionale
di salvataggio dei Comuni in forte difficoltà finanziaria.
"Di fatto, esercitando la propria specialità, la Regione si
sostituisce al ministero in una procedura che vede coinvolta
anche la Corte dei conti e si attiva quando viene deliberato lo
stato di pre-dissesto e avviato un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale".
Il fondo di emergenza istituito dalla Regione ha una dotazione
iniziale contenuta poiché come spiega Roberti "fortunatamente i
conti dei nostri Comuni sono sani e la solidità dello stato
economico finanziario degli enti locali in Friuli Venezia Giulia
è molto al di sopra della media nazionale".
Il provvedimento specifica le modalità di intervento: i criteri
di individuazione dei Comuni che sono effettivamente in
difficoltà economica e hanno bisogno di procedure di riequilibrio
finanziario pluriennale, quelli di accesso al fondo di
anticipazione e le modalità di restituzione delle risorse.
Di fatto, ricalcando una procedura nazionale, la Regione si
sostituisce allo Stato e segue l'andamento delle situazioni di
criticità consolidata dei Comuni. Così come a livello nazionale è
prevista una procedura che coinvolge i ministeri e la Corte dei
conti a livello regionale le funzioni ministeriali sono svolte
dalla Regione.
Qualora un Ente locale si trovasse in condizioni di pre-dissesto
potrà chiedere alla Corte dei conti un piano di riequilibrio. La
precondizione per l'intervento regionale è costituita dalla
delibera della Corte che approva il piano.
L'assegnazione della quota di fondo viene attribuita in base
all'ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso,
fino ad esaurimento della disponibilità annua.
La quota ricevuta deve essere restituita in un periodo massimo di
dieci anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata e l'importo delle rate deve essere previsto nel piano di
riequilibrio finanziario pluriennale. La restituzione può
avvenire tramite compensazione da parte della Regione a valere
sui trasferimenti attribuiti all'ente dal Servizio competente in
materia di finanza locale.
ARC/SSA