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Dimissioni di Serracchiani, il Consiglio regionale verso la fine della legislatura

Dimissioni estese anche ai ruoli di Commissario straordinario per la Ferriera di Servola, Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'emergenza della mobilità riguardante la A4

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è riunito con un unico punto all'ordine del giorno, l'adempimento previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, articolo 13, comma 4: comunicazione delle dimissioni della presidente della Regione. Il presidente Franco Iacop ha dato lettura all'Aula della lettera che la presidente Debora Serracchiani ha fatto pervenire al Consiglio regionale la scorsa settimana, con la quale rassegna le sue immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di presidente della Regione FVG e di consigliere regionale, dichiarando altresì di astenersi da ogni atto inerente gli uffici rivestiti e di cessare quindi dall'esercizio delle funzioni.

Le dimissioni si intendono estese anche ai ruoli ricoperti in virtù della carica di presidente della Regione, con particolare riferimento a quello di Commissario straordinario per l'area della Ferriera di Servola, Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4. Oltre alle dimissioni, il presidente ha fatto alcune precisazioni all'Aula.

A seguito della comunicazione appena data al Consiglio, da oggi si dispiegano gli effetti che discendono, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, dalle dimissioni della presidente della Regione, cioè le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente cessazione anticipata della XI legislatura. In ragione dell'approssimarsi della scadenza naturale della legislatura, il presidente della Regione con decreto del 15 marzo ha già indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e, contestualmente, quelle per l'elezione del nuovo presidente della Regione, nella giornata del 29 aprile 2018.

La seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale dovrà essere convocata dal presidente neo-eletto entro 20 giorni dalla proclamazione dei consiglieri. Ai sensi dell'articolo 2 della legge statutaria 17/2007, a partire da oggi e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio, i poteri del Consiglio in carica sono prorogati limitatamente all'ordinaria amministrazione. Analogamente, lo stesso articolo prevede che i poteri del presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo presidente. L'istituto della prorogatio dei poteri dei supremi organi regionali, recepito nella legge statutaria, assolve all'esigenza di garantire la continuità funzionale di tali organi, pur limitandone i poteri in relazione all'intervenuta scadenza del mandato.

Per quanto riguarda la Giunta, va tuttavia preso atto delle dichiarazioni, espresse nella sua lettera di dimissioni della presidente della Regione, di astenersi da ogni atto inerente l'ufficio di presidente della Regione e di consigliere regionale e di cessare quindi dall'esercizio delle relative funzioni: pertanto le funzioni di presidente della Regione, per l'ordinaria amministrazione saranno espletate dal vicepresidente che, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge statutaria 17/2007, "sostituisce il presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni".

Per quanto riguarda il Consiglio, sarà cura di questa presidenza dirigerne i lavori durante il periodo di prorogatio nel pieno rispetto della legge statutaria e dei principi affermati dalla Corte costituzionale in questa materia. Il concetto di "ordinaria amministrazione" utilizzato dalla legge statutaria, va letto tenendo conto di quei limiti che la Corte costituzionale ha definito "immanenti" all'istituto della prorogatio e che discendono direttamente dai principi costituzionali: tali principi comportano che l'attività consiliare debba limitarsi, in questo periodo, per usare le parole della Corte, ai soli "atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili".

Nel periodo di prorogatio, pertanto, l'attività del Consiglio e delle Commissioni dovrà limitarsi agli atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, mentre l'attività sostanzialmente amministrativa dell'Ufficio di presidenza si limiterà all'ordinaria amministrazione. A titolo meramente esemplificativo, il presidente ha evidenziato alcune attività che potranno svolgersi durante il periodo di prorogatio:

1) esame di progetti di legge contenenti esclusivamente disposizioni finalizzate ad adeguarsi ai rilievi formulati dal presidente del Consiglio dei ministri nei ricorsi avverso una legge regionale o sollevati in via incidentale nel corso di un giudizio ovvero, a maggior ragione, per adeguarsi a una pronuncia di illegittimità costituzionale che imponga di colmare il vuoto legislativo determinatosi nell'ordinamento regionale;

2) esame di progetti di legge per i quali sussista il requisito della necessità e dell'urgenza: in tal caso è necessario che "l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma anche la sua improcrastinabilità"

3) pareri di Commissione, prescritti dalla legge, su atti della Giunta (regolamenti, piani o programmi), per i quali sussista il requisito della necessità e urgenza;

4) presentazione e svolgimento di interrogazioni a risposta immediata che rivestano, a un esame obiettivo, il carattere di urgenza;

5) attribuzione agli aventi diritto dei seggi consiliari rimasti vacanti (atto dovuto ai sensi dell'art. 30 della legge statutaria 17/2007) e contestazione di cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute (atto dovuto ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge statutaria 21/2004).

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