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Nuovo regolamento Ater, Lista Dipiazza: «Pasticciato, creato nuovo disagio sociale»

Lo rilevano in una nota i consiglieri comunali della Lista Dipiazza

«In data 2 settembre 2016 la Giunta Regionale, con delibera n. 1616, ha approvato il nuovo Regolamento è inviato alla IV^ Commissione Consiliare della Regione FVG, per l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 12 della L.R. 2016 n. 1, che sarà discusso in data 27 settembre p.v.. Dalla lettura del Regolamento medesimo emergono circostanze di fatto e di diritto censurabili e/o comunque non chiare e alcune indicazioni, se formalizzate, creeranno indubbiamente, ulteriore disagio sociale e costi per i Comuni della Regione».

Lo rilevano in una nota i consiglieri comunali della Lista Dipiazza.

«Per questo la Lista Dipiazza ha formalizzato oggi una mozione urgente diretta al Sindaco e l'Assessore competente per evidenziare ed eventualmente contestare alla Regione FVG i seguenti punti:

a. art. 8 del Regolamento, elementi indicativi dello stato di bisogno.

  Dalla lettura dell'articolo, emerge, che non sono più previsti i punteggi relativi agli anni di residenza dei richiedenti alloggio ATER. Con il vigente Regolamento le Aziende Friulane assegnano un massimo di 5 punti se il richiedente ha almeno 14 anni di residenza in Regione, mentre l'Azienda triestina ne assegna, con gli stessi requisiti, massimo 3 di punti. Il nuovo  Regolamento in fase di approvazione, azzera gli indicatori di punteggio relativi alla residenza temporale, creando discrimine in favore  dei richiedenti alloggio da poco residenti ma con un elevato numero di figli, penalizzando in tal modo i cittadini storici da sempre residenti. Sarebbe auspicabile, viceversa, elevare i 5 o 3 punti di cui al vigente Regolamento ad almeno 12 punti progressivi con un massimo di 30 anni di residenza. Ciò indubbiamente, favorirebbe i cittadini bisognosi residenti da più tempo in questa Regione. L'interpretazione politica, se il Regolamento in discussione venisse approvato, certamente non lascerebbe dubbi, perchè l'attuale maggioranza in Regione FVG prevede per il futuro un insediamento di nuovi cittadini, anche e soprattutto extraeuropei, a cui concedere il diritto di voto, per ora, amministrativo locale. E' evidente lo scopo: la perpetuazione e la conseguente conservazione del potere dell'attuale maggioranza regionale.

b. art. 16 del Regolamento, annullamento e revoca dell'assegnazione.

    Il comma 2 lett. "h" prevede che l'ATER, in presenza del mancato pagamento del canone mensile per un periodo continuativo di 6 mesi, revochi l'alloggio.

   Tale disposizione va completamente rivista in quanto bisogna tener conto che se l'inquilino non corrisponde il canone per un periodo continuativo di sei mesi, evidentemente, salvo casi particolari, non è in possesso dei mezzi di sostegno. Normalmente per l'inquilino meno abbiente il canone viene ridotto significativamente dall'ATER a poche decine di euro mensili. Per cui si ribadisce il concetto, salvo alcuni casi dei "furbetti", che il soggetto che non versa regolarmente il canone ha certamente problemi economici seri, derivanti da licenziamenti e/o altre cause importanti.

   Questa norma, se confermata così come scritta metterebbe in seria difficoltà il Comune in quanto dovrebbe, ovviamente, prendersi carico degli assegnatari sfrattati dall'ATER. In definitiva si vuole scaricare sul Comune, ente territoriale vicino ai cittadini, i problemi non risolti dall'Amministrazione superiore, senza attribuire corrispettive entità finanziarie, in perfetta contraddittorietà con lo spirito del principio di sussidiarietà.

c. art. 19 del Regolamento: successione nell'alloggio e trasferimento nell'assegnazione.

  Il comma 2 prevede, tra l'altro, che nei casi di divorzio/separazione, di scioglimento della convivenza di fatto, ovvero di cessazione dell'unione civile, l'assegnazione dell'alloggio viene effettuata, ovvero trasferita in capo al richiedente come indicato alle lettere a,b e c del comma 1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e all'art. 4 comma 2 lettere b), c) ed e). Si dovrebbe cassare l'indicazione della lettera b) di cui a secondo comma dell'articolo 4 e cioè: "essere anagraficamente residenti ovvero prestare attività lavorativa nel Comune o nei comuni per il cui territorio è indetto il bando di concorso.

«Dall'esame del Regolamento - concludono - , inoltre, viene completamente omesso la possibilità di concorrere alla richiesta di trasferimento dell'alloggio in altro comune e/o provincia. Spesso accade che un inquilino, peraltro già assegnatario di alloggio ATER raggiunta l'età della pensione vorrebbe trasferirsi in  altra zona. Ciò è vietato proprio dall'art. 4 di cui sopra. Si comprende la necessità di residenza nel Comune dove il cittadino lavora e versa l'irpef, ma vanno ulteriormente considerati tutti i possibili casi in cui potrebbero trovarsi i cittadini: come pensionamento in comune diverso, residenza abitativa in comune diversi dalla sede di lavoro ecc... E' giusto che il cittadino conservi il punteggio ATER e lo possa trasferire in comuni diversi, comunque apparteneti alla stessa Regione che emana il Regolamento».

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