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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Stop al limite dei 500 metri: ecco il testo della nuova ordinanza

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel primo pomeriggio ha firmato la nuova ordinanza che, a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio prossimo, andrà a integrare quella attualmente in vigore

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel primo pomeriggio ha firmato la nuova ordinanza che, a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio prossimo, andrà a integrare quella attualmente in vigore (la numero 10 dello scorso 13 aprile). Nell'ultimo testo vengono allentate alcune delle restrizioni precedentemente in essere. Nel dettaglio riguardano il cibo d'asporto, l'attività motoria e la manutenzione di imbarcazioni da diporto. Ricordiamo, come evidenziato nell'ordinanza, che rimane confermato l'obbligo di mascherina o copertura di naso e bocca, l'obbligo di restare a casa nel caso di febbre (37.5), l'utilizzo dei guanti nei negozi con generi alimentari e la distanza di sicurezza di almeno un metro. Le domeniche e i giorni festivi rimarranno chiusi tutti i negozi, a eccezione di edicole, farmacie, parafarmacie e gli esercizi nelle aree di servizio.

Il testo della nuova ordinanza

1. E' consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui alla Ordinanza n.10/PC del 13 aprile 2020. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

2. E' consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

3. Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;

4. E' obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti;

5. E' obbligatorio negli altri esercizi commerciali al dettaglio, aperti ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di mettere a disposizione dei clienti e prima dell’accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;

6. Rimangono confermate, per quanto non espressamente regolate dalla presente ordinanza, le diposizioni contenute nell’ordinanza n. 10/PC del 13 aprile 2020.

La presente ordinanza ha validità dal 27/04/2020 al 03/05/2020

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