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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Porto d'armi: come richiedere il rinnovo

Per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi è necessario avere determinati requisiti che sarà compito dell'Ufficio Armi della Questura o della Prefettura controllare: ecco tutti i dettagli

Con porto d'armi si indica una speciale autorizzazione, rilasciata dalle autorità statali competenti in materia, concessa ai privati cittadini al fine di consentire l'acquisto, la detenzione e appunto il porto di armi. È attraverso una licenza che viene permesso ai cittadini di possedere un'arma e di portarla anche al di fuori della propria abitazione. Per il rilascio e il rinnovo di quest'ultima, però, è necessario avere determinati requisiti che sarà compito dell'Ufficio Armi della Questura (via di Tor Bandena, 6 -Trieste) o della Prefettura (Piazza Unità d'Italia, 8 - Trieste) controllare.

Le licenze

Esistono tre tipi di licenza per il porto d'armi: 

  • porto d'armi per “uso sportivo” (Licenza di porto di fucile per il tiro a volo);

  • porto d'armi per “uso venatorio” (Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia);

  • porto d'armi per “difesa personale” (Licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale).

Esaminiamole nel dettaglio.

Licenza di porto d'armi per uso sportivo

Questa licenza, rilasciata dal Questore, permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI. La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro. La licenza ha una validità di 5 anni. Per quanto riguarda il rinnovo, questa licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.

Licenza di porto d'armi per uso venatorio

La licenza di porto d'armi per uso venatorio è un documento che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.

Licenza di porto d'armi per difesa personale

Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati. L'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale. Il modulo (scaricabile qui), disponibile sul sito della polizia di stato o anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, può essere consegnato nei sopracitati uffici in diversi modi:

  • direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;

  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;

  • per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Per il rinnovo annuale (nei 5 anni di validità del libretto), deve essere seguita la stessa procedura indicata per il 1° rilascio, con la sola differenza che non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza". La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo. In occasione del rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto, dovranno essere allegate anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.

Certificato medico

Dal 2018 la legge impone al detentore, a eccezione di chi possiede la licenza di porto d'armi e dei collezionisti di armi antiche, di presentare ogni cinque anni un certificato medico rilasciato dagli organi competenti attestante il possesso delle capacità psichiche (per esempio ufficio specifico dell'Asl). Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, si riceve una diffida a presentare il documento e, se disattesa, il prefetto può emettere un divieto di detenzione delle armi denunciate. Il titolare di porto d'armi è esentato dall'obbligo, in quanto già soggetto alla presentazione annuale di un certificato medico di idoneità.

Obbligo di custodia

Inoltre, dal 2018 la legge relativa alle denuncia di detenzione armi, impone l’obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell’arma offra adeguate garanzie di sicurezza, prevedendo la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre verifiche di controllo, nonché di prescrivere le misure cautelari ritenute indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Denuncia di detenzione armi ereditate

Può succedere che dopo la morte di un congiunto si venga in possesso, per eredità, di un’arma appartenuta a chi non c’è più. La detenzione delle armi ereditate non è automatica, ma bisogna denunciarla in Questura o al comando dell’Arma dei Carabinieri attraverso la compilazione di appositi moduli, cui seguirà  un Nulla osta che  permetterà di tenere l’arma in casa.

Chi non ha mai avuto il porto d’armi, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare tutte le munizioni perché l’autorizzazione ricevuta consente solo di tenere l’arma in casa ma non di poterla utilizzare.

La denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni deve essere presentata quando si viene in possesso di armi e cartucce per eredità, quando si cedono armi e cartucce a terzi, oppure quando cambia il luogo di detenzione di armi e cartucce. La legge prevede anche la compilazione di una particolare autorizzazione che viene concessa solo a chi non ha mai avuto precedenti penali di nessun tipo.

Per chi voglia conservare un’arma ricevuta in eredità ma non ha il porto d’armi, deve chiedere al Questore il rilascio del nulla osta all’acquisto e nell’attesa che questo documento venga prodotto l’arma sarà custodita presso il più vicino Comando dei Carabinieri.

Se non si ha intenzione di tenere l’arma ereditata in casa, si può scegliere di cederla a qualcuno che ha già il porto d’armi o il nulla osta, oppure si può cederla ad un armiere. In questo caso occorrerà compilare un altro modulo e presentarlo in Questura. Nel caso in cui l’arma venga ceduta a un privato, sarà lui a doverla denunciare mentre se l’arma  viene ceduta a un armiere, sarà iscritta nel registro di carico e scarico dell'armeria.

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