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Venerdì, 26 Aprile 2024
Economia

Lavoro, la Cgil Fvg propone il "reddito d'inserimento" e chiede il confronto con la Regione

10.33 - Illustrata una proposta di legge sulla misura: «Spetta alla Regione individuare le dotazioni»

Non un sostegno reddituale di carattere universale, ma un’erogazione legata alla fase di collocamento o reinserimento lavorativo. Queste le caratteristiche del "reddito d’inserimento" proposto dalla Cgil Fvg, che ieri ha presentato le linee generali di un’ipotesi di legge regionale da sottoporre all’attenzione della Giunta.

«Quattro – ha spiegato Belci – le categorie di beneficiari che abbiamo individuato, e cioè disoccupati non coperti dagli ammortizzatori sociali; noccupati alla ricerca di un lavoro e lavoratori precari, lavoratori in aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiare».

Quanto alla dotazione, la Cgil non ha avanzato proposte, «perché spetterà alla Giunta definire coperture e importi, nel quadro delle risorse disponibili». La proposta Cgil, in ogni caso, mira a uno strumento praticabile anche in un periodo di carenza di risorse. Da qui la richiesta di aprire il confronto in tempi utili per la discussione della prossima legge finanziaria e per il varo di un disegno di legge che possa consentire quantomeno una sperimentazione dal 2015.

Questi i punti della proposta:

1. Non indichiamo la soglia reddituale, perché sarà il legislatore a doverlo fare in relazione alla disponibilità di risorse.

2. L’istituto dovrebbe riguardare: a) disoccupati non coperti dagli ammortizzatori sociali; b) inoccupati alla ricerca di un lavoro; c) lavoratori precari il cui reddito si collochi al di sotto della soglia del reddito di inserimento-reinserimento nella misura necessaria a raggiungere il limite previsto in legge; d) lavoratori senza retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari.

3. Il beneficio potrà essere costituito da erogazioni monetarie dirette o dalla riduzione delle spese di accesso ai servizi pubblici o altre misure di sostegno indiretto al reddito: trasporto pubblico gratuito, abbattimento spese affitto, contributo bollette ecc., fino al limite massimo previsto in legge. Non potrà essere cumulato con altre misure erogate allo stesso fine.

4. Per individuare le priorità nell’accesso al beneficio, dovranno essere individuati dalla Giunta regionale, con apposito regolamento, d’intesa con le rappresentanze degli Enti locali e previo confronto con le parti sociali, criteri per la formazione di graduatorie tenendo conto del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico o sensoriale, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

5. Tranne che per la lettera d) l’erogazione sarà condizionata ad un percorso formativo per il reinserimento nel mercato del lavoro concordato con i Cpi. Per i giovani alla ricerca di lavoro che abbiano superato la maggiore età il reddito di inserimento può essere assegnato a fronte di un progetto formativo finalizzato all’occupazione definito in accordo con i centri per l’impiego. Non può essere cumulato con borse di studio o dottorati di ricerca se non nella misura necessaria a raggiungere la soglia definita per legge.

6. Le erogazioni verranno sospese nel caso in cui il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o parasubordinato sottoposto a termine finale per un valore annuale pari o superiore alla misura definita per legge. Il lavoratore o il giovane decadranno dal diritto nel caso in cui vengano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o aprano un’attività autonoma che producano un reddito superiore alla misura prevista per legge. Decadranno anche nel caso venga rifiutata una proposta di impiego offerta dal centro territorialmente competente, tranne il caso in cui la proposta non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita nei corsi di formazione e delle competenze dimostrate.

7. Nessuno impedisce peraltro all’assessore al Lavoro di predisporre il ddl prima della legge finanziaria in modo che sia possibile in quella sede prevedere un primo stanziamento che consenta una sperimentazione di un anno, con un attento monitoraggio, facendo valere la graduatoria rispetto alle domande che verranno presentate. Chiediamo dunque all’assessore di organizzare un confronto tra quanti hanno assunto posizione in merito per arrivare a una proposta partecipata e condivisa.

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