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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Il Comune di ts Conferma il Divieto di Presenza di Animali sulle Spiagge Libere (dalle 8 alle 20). Il Testo dell'Ordinanza per l'Uso delle Spiagge

Il Comune informa che, nel testo della rinnovata ordinanza della ‘sicurezza balneare a terra 2013’, viene ribadito che “è possibile condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie nelle spiagge libere non attrezzate dal Comune, ad...

Il Comune informa che, nel testo della rinnovata ordinanza della 'sicurezza balneare a terra 2013', viene ribadito che "è possibile condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie nelle spiagge libere non attrezzate dal Comune, ad esclusione dei "Topolini", dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (articolo 1 lettera f) dell'Ordinanza sindacale del 16.5.2013, consultabile in retecivica-sezione ambiente)".

Il testo dell'ordinanza che potete trovare anche sul sito del comune nella sezione dell'albo pretorio (per 15gg).

ORDINA (Il sindaco n.d.r.)
La stagione balneare nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Trieste, ad esclusione del tratto di costa tra la foce del torrente Boveto e la Punta Ronco di competenza dell'Autorità Portuale di Trieste, è compresa tra il l°giugno ed il l° Settembre.



DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE
l. Sulle aree destinate alla balneazione e negli specchi acquei antistanti è vietato:
a) occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante;
b) campeggiare, impiantare tende, baracche, roulottes, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso gli utenti balneari possono impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile, che non dovranno essere lasciati ivi oltre il tramonto;
c) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed alla vendita in forma itinerante, purché questi ultimi rispettino
le seguenti dimensioni:
larghezza: metri l (uno) lunghezza: metri 2 (due)
altezza: metri 2 (due) compreso l'eventuale parasole;
d) carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad ? evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti;
e) praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone eventualmente appositamente attrezzate dai concessionari;
f) condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie; il divieto non si applica soltanto nelle spiagge libere non attrezzate dal Comune, dove si possono condurre animali in fascia oraria compresa fra le ore 20:00 e le ore 8:00. Non è ammesso condurre animali
in nessuna fascia oraria nell'area attrezzata denominata "ai Topolini". Il divieto suddetto non si applica ai cani guida per i non vedenti ed ai cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione;

g) procurare disturbi acustici dati da apparecchiature sonore specialmente nella fascia oraria di rispetto dalle 13.00 alle 16.00;
h) provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
i) esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa od 1tmerante, pubblicità, att1v1ta promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione del Comune;
j) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti,
mediante la distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.
2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno, esclusivamente nei mesi di maggio e settembre.
3. Le riduzioni d'orario vanno comunicate, mediante l'impiego degli appositi mod. COM SB, alla Capitaneria di Porto di Trieste, alla Direzione centrale attività produttive, all' Ufficio Promozione Turistica del Comune.
4. l concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
a) aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
b) aver curato che tutti gli impianti le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza;
c) esporre in luogo ben visibile agli utenti, possibilmente in prossimità degli ingressi, copia dell'ordinanza di sicurezza balneare per la stagione balneare in corso unitamente alle motivazioni/integrazioni indicate nell'ordinanza nr.39 del 29 maggio 2012 emesse dalla
Capitaneria di Porto di Trieste e del presente provvedimento, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. l 04 della Legge regionale 2/2002;
d) mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua perfetta efficienza.
5. Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
6. In ogni caso i titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione, anche al fine della balneazione ai sensi dell'art. l comma 251 della legge 296/2006.
7. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari t potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.
Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ente concedente e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
8. E' vietato il deposito permanente di qualsiasi attrezzatura balneare e relativi accessori (sdraio, lettini, ombrelloni, tavole da surf, materassini gonfiabili, ecc.) dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune di Trieste.
9. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza anche quelle inserite negli atti di concessione.
l O. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari veri e propri e le altre strutture, comprese quella destinate a determinate collettività come enti, circoli aziendali, associazioni sportive,
alberghi, campeggi ecc ... devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
a) ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;
b) inviare debitamente compilata al seguente indirizzo demanio.cp@mit.gov.it la scheda autocontrollo struttura balneare;
c) aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia curando lo smaltimento dei rifiuti;
d) essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
e) tenere a norma la propria rete fognaria;
f) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema
di scarico;
g) dotare i servizi igienici per diversamente abili di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
h) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di guardianaggio. l concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
i) consentire il posizionamento di roulottes, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.
DISPOSIZIONI FINALI
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli l 164 e l 174
del Codice della Navigazione.
Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Trieste
sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24
novembre 1981, n.689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art.l8 devono essere
presentati all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.

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