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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Il Testo del nuovo " Regolamento per la Convivenza tra Funzioni Residenziali e le Attivita' di Esercizio Pubblico" del Comune di ts. Sanzioni fino a 900 Euro

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALICAPITOLO I. PRINCIPI GENERALIArt. 1. Oggetto e finalità1. Il presente Regolamento è diretto ad...

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI

CAPITOLO I. PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, nel territorio del Comune di Trieste, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare si prefiggono la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
esercizi commerciali di vendita al dettaglio: attività svolte da chiunque, professionalmente, acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ai consumatori finali su aree private in sede fissa o su aree pubbliche; ( CLIKKARE PER INGRANDIRE)


circoli privati: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superfici aperte al pubblico, annesse all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
vendita di bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente;
pubblico spettacolo: attività svolta presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996;
manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione o consumo di prodotti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato.
Art. 3. Orari
1. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura mediante cartelli o altri mezzi d'informazione idonei collocati all'interno o all'esterno dei propri locali.

CAPITOLO II. TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Art. 4. Indicazioni operative a tutela dei cittadini

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a. assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in particolare carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, fino a 10,00 metri nelle aree pubbliche o di uso pubblico in concessione e fino a 1,50 metri nelle aree antistanti non in concessione, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste;

b. impiegare ogni utile accorgimento, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni nelle vicinanze degli ingressi dei locali, per prevenire, evitare, o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che genera disturbo alla quiete pubblica, ovvero costituisce ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni;

c. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, con contenuti come da Allegato 1 al presente regolamento;

d. non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;

e. provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.

Art. 5. Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool


1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro dalle ore 24.00 fino alle ore 05.00.

2. Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali.

3. È vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22.00.

4. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.

5. E' fatta salva la consegna a domicilio.

6. Dalle ore 24.00 alle ore 05.00 la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private, negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.

CAPITOLO III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA
Art. 6. Indicazioni operative in materia di acustica

1. Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, è vietata, dalle ore 23.00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati abilitati alla somministrazione, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali di vendita di beni alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private.

2. Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

3. Nell'ambito dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali secondo quanto previsto nei successivi commi.

4. L'attività musicale, svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita nelle giornate da domenica a giovedì fino alle ore 23.00. Nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali tale attività è consentita fino alle ore 24.00.

5. Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, avendo cura di impedire che l'emissione di musica sia udibile al di fuori degli ambienti del locale.
Art. 7. Deroghe
1. Sono concesse le seguenti deroghe agli orari indicati all'Art. 6, comma 4:
giornata
orario di cessazione dell'attività musicale esterna
14 febbraio (San Valentino) ore 1.00
da giovedì grasso a martedì grasso (Carnevale) ore 1.00
8 marzo (festa della donna) ore 1.00
15 agosto (ferragosto) ore 1.00
dal giovedì al sabato della Barcolana ore 1.00
31 ottobre (Halloween) ore 1.00
31 dicembre (San Silvestro) ore 3.00

2. Eventuali ulteriori deroghe generali potranno essere disposte con ordinanza del Sindaco in occasione di determinati avvenimenti o manifestazioni approvate dalla Giunta Comunale oppure di manifestazioni fieristiche o festività.
3. Nel caso di singole attività è possibile derogare alle prescrizioni di cui all'Art. 6, comma 4, presentando idonea documentazione d'impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità di abitazioni private, o per altre misure adottate, le fonti sonore direttamente riconducibili all'attività non rechino disagio nelle circostanze, all'esterno e all'interno degli stabili.

CAPITOLO IV. SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8. Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni violazione accertata.
2. Dalla terza violazione accertata nell'arco di un anno, si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da uno a tre giorni.

Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

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