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Cronaca

Richiedente asilo vince il ricorso al Tar: «Ordinanza "Dipiazza" non applicabile»

Il tribunale amministrativo sottolinea che sono applicabili «provvedimenti extra ordinem al solo fine di di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana»

Il Tar del Friuli Venezia Giulia da ragione a un senzatetto che aveva subito la sanzione per la violazione dell'ordinanza sindacale che vieta lo stazionamento all'aperto, la consumazione di alimenti e bevande e la collocazione di materiale su suolo pubblico in una determinata area della città.

Lui si chiama Nawaz Shah ed è stato difeso dagli avvocati Stefania Bearzi, Caterina Bove, Alessandra Fantin e Dora Zappia. un senzatetto. L'ordinanza del sindaco Dipiazza era finalizzata ad allontanare i barboni dal centro città vietando di dormire o bivaccare per strada sia di giorno che di notte; la sentenza del tribunale amministrativo regionale però sottolinea come «l'articolo 54, comma4, D.Lgs. n. 267/2000 consente al sindaco di intervenire con provvedimenti extra ordinem al solo fine di di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» mentre l'ordinanza sindacale impugnata dal senzatetto è finalizzata ad ovviare  alla «situazione di scadimento della qualità urbana in una zona molto trafficata e qualificata quale snodo di entrata nella città di Trieste (...) a prevenire il senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e l’alterazione del decoro urbano».

Quindi le finalità dell'ordinanza emessa dal sindaco Dipiazza secondo i giudici amministrativi, «non sono riconducibili ai presupposti di legge per l'esercizio del potere disciplinato e previsto dall'articolo 54 ma possano e debbano essere perseguite con gli strumenti appositi previsti dall'ordinamento». La sentenza del Tar, presieduto da Umberto Zuballi, oltre ad accogliere il ricorso di Nawaz Shah, ha imposto anche al Ministero dell'Interno il rimborso di mille euro per le spese di giudizio sostenute.

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